Cassazione Civile, Ordinanza n. 02007/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS al pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. I giudici di merito avevano dichiarato prescritti i contributi, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010 e che la richiesta dell'Istituto, ricevuta il 1 luglio 2015, fosse tardiva e quindi non idonea ad interrompere la prescrizione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel non considerare lo slittamento del termine di pagamento al 6 luglio 2010 disposto dal d.P.C.M. del 2010, con conseguente tempestività dell'avviso bonario notificato il 30 giugno 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in precedenti decisioni secondo cui, per i contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del termine di pagamento, come prorogato dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, e non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché la Corte d'appello aveva fatto decorrere il termine dal 16 giugno 2010 invece che dal 6 luglio 2010, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti che svolgono attività professionale senza cassa; la pretesa contributiva va valutata anche ai fini della prescrizione.
d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)
ha differito il termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2010 per i contribuenti interessati; tale proroga incide sulla decorrenza della prescrizione.
d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4
rileva nel combinato disposto con il d.P.C.M. 10 giugno 2010 per individuare il termine prorogato di scadenza.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; qui dal termine di pagamento del contributo, non dalla dichiarazione dei redditi.
art. 421 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate; non emerge una specifica autonoma statuizione della Corte su questo profilo.
art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
richiamato nel ricorso; dal testo non emerge una specifica autonoma applicazione decisiva nella motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
costituisce il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, come eventualmente prorogato da disposizioni normative o regolamentari, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Il differimento del termine di pagamento disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 opera per tutti i contribuenti rientranti nell'ambito oggettivo della proroga, cioè per quelli che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, senza limitazione ai soli soggetti fiscalmente assoggettati a quel regime in concreto.
- Nel giudizio sulla decorrenza della prescrizione il giudice non è vincolato alle sole allegazioni delle parti, dovendo applicare d'ufficio la corretta regola giuridica sulla scadenza del credito.
- Se il giudice di merito individua erroneamente la data di scadenza del pagamento contributivo, ne deriva un vizio di violazione di legge sulla prescrizione e la sentenza va cassata con rinvio.
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