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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sez. lavoro, n. 299 dell’11.06.2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato e non ricevuto il beneficio. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto, comunicando successivamente che l'accredito era già avvenuto il 27 novembre 2025, prima della notificazione del ricorso, effettuata il 29 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il beneficio economico riconosciuto dal giudicato era stato accreditato prima della notificazione del ricorso. Il Collegio ha applicato l'art. 34, comma 5, c.p.a. e non ha quindi disposto né il termine per l'adempimento, né la nomina del commissario ad acta, né le astreintes. Pur rilevando un possibile profilo di inammissibilità, poiché l'adempimento sembrava intervenuto prima della proposizione del ricorso, il TAR ha considerato che l'ottemperanza era comunque avvenuta con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa. Per tale ragione ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della carta del docente, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto al docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorrente ha dedotto di avere atteso il termine previsto dalla norma prima di agire per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre penalità di mora, richieste dal ricorrente, ma non applicate in ragione dell'avvenuto adempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alle ulteriori misure esecutive richieste.
  • L'avvenuto adempimento prima della notificazione del ricorso può determinare un profilo di inammissibilità dell'azione di ottemperanza per carenza dell'interesse attuale; tuttavia, se l'esecuzione è intervenuta tardivamente rispetto ai tempi previsti dalla normativa, tale circostanza può giustificare la compensazione delle spese anziché la condanna del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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