Cassazione Penale, Sentenza n. 32313/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo su un'autovettura acquistata da Gardoni da Natale D'Alessandro. D'Alessandro era indagato per falso materiale e ideologico e appropriazione indebita: avrebbe preso a noleggio tre auto senza restituirle e avrebbe prodotto documentazione falsa, inducendo la Motorizzazione a intestare i mezzi a suo nome. Gardoni, estraneo al reato e di buona fede, aveva acquistato una delle auto pagando il prezzo. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) violazione delle norme civilistiche sul trasferimento della proprietà (sostenendo che il contratto, pur annullabile per vizio del consenso, ha effetti traslativi e pertanto la proprietà si sarebbe trasferita a favore dell'acquirente di buona fede); (2) violazione dell'art. 321 c.p.p. in ordine al "periculum in mora", che sarebbe venuto meno in ragione del legittimo trasferimento della proprietà e del fatto che il profitto dell'autore del reato si sarebbe già realizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che il terzo che chiede la restituzione di un bene sequestrato può denunciare solo la propria effettiva titolarità o l'assenza di un suo contributo al reato e non può contestare i presupposti del sequestro (fumus commissi delicti) relativi all'indagato. La Corte ha poi distinto la fattispecie: qui il venditore non era il proprietario e il bene era un mobile registrato (autovettura). Per i beni mobili registrati l'acquisto da non domino in buona fede non vale a trasferire la proprietà (art. 1153 non si applica ai mobili registrati; v. art. 1156 c.c.), quindi il principio consensualistico evocato (art. 1376 c.c.) non poteva operare perché chi disponeva non era titolare. Conseguentemente il Tribunale correttamente ha ritenuto sussistente il "periculum in mora": la libera circolazione di un veicolo falsamente intestato a chi non è proprietario può favorire la protrazione o l'aggravamento della condotta criminosa. La Corte ha inoltre ricordato che il sequestro preventivo, quando non sia finalizzato alla confisca, può colpire anche cose di terzi se la loro disponibilità è idonea a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato. Esito: rigetto del ricorso; confermata l'ordinanza del Tribunale di Salerno.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo dell'impugnazione in sede di appello (rif. all'appello ex art. 322-bis). Indica il rimedio esperito in primo grado dall'appellante.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge; nella nozione rientrano errori di giudizio/procedimento e vizi motivazionali tali da rendere la motivazione inidonea.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo; la Corte valuta la sussistenza del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato e conferma che tale pericolo può sussistere anche quando il bene è in proprietà di un terzo se la sua disponibilità agevola la perpetrazione o l'aggravamento del reato.
art. 1376 cod. civ.
Principio consensualistico del trasferimento della proprietà (trasferimento per consenso). La Corte precisa che tale principio presuppone la piena titolarità di chi dispone; non opera se chi aliena non è proprietario.
art. 1427 cod. civ.
Riferimento al vizio del consenso (annullabilità del contratto). La Corte rileva che, anche se un contratto annullabile produce effetti fino all'annullamento, ciò presuppone che il disponente sia titolare; non applicabile al caso di beni registrati intestati falsamente.
art. 1153 cod. civ.
Norma che tutela il terzo di buona fede che acquista da non domino per i beni mobili ordinarî; la Corte sottolinea che tale tutela non si estende ai beni mobili registrati.
art. 1156 cod. civ.
Eccezione normativa che esclude l'applicazione dell'art. 1153 ai beni mobili registrati; principio decisivo per la sentenza: l'autovettura, essendo iscritta in pubblico registro, non poteva trasferirsi a favore dell'acquirente di buona fede secondo art. 1153.
Massime di principio
- Il terzo che chiede la restituzione di un bene sequestrato può dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o l'assenza di un suo contributo al reato; non può contestare, in sede di terzo, l'esistenza del fumus commissi delicti attribuito all'indagato.
- Per i beni mobili registrati (es. autovetture) l'acquisto da non domino in buona fede non trasferisce la proprietà: l'art. 1153 c.c. non si applica ai beni iscritti, per effetto dell'art. 1156 c.c.; quindi la buona fede dell'acquirente non è sufficiente a prevalere sulla titolarità formale registrata.
- Il principio consensualistico (art. 1376 c.c.) e la regola secondo cui un negozio annullabile produce effetti fino all'annullamento operano solo se chi dispone è effettivamente titolare; se l'apparente disponente non è proprietario il trasferimento non è legittimo rispetto ai terzi registrati.
- Il periculum in mora può sussistere anche quando il bene è in proprietà di un terzo di buona fede: se la libera disponibilità del bene è idonea a agevolare la protrazione o l'aggravamento del reato, il sequestro preventivo è giustificato.
- Quando si acquista un veicolo, va verificata l'effettiva titolarità nel pubblico registro: l'apparente intestazione non garantisce il trasferimento di proprietà rispetto a misure cautelari o azioni di terzi aventi titolo anteriore o diverso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32086/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32087/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32088/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32089/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32090/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32091/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →