Cassazione Civile, Ordinanza n. 06369/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rileva che, a seguito della formale rinuncia al ricorso, è venuto meno l’interesse alla decisione della controversia. Nonostante la posizione dell’Agenzia, che osservava come il piano di rateizzazione non fosse ancora stato adempiuto e quindi non vi fosse estinzione del giudizio, la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le spese vengono compensate tra le parti per le ragioni connesse alla rinuncia e alla definizione agevolata.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di autotrasporto e, per trasparenza, dei soci, in relazione agli anni d’imposta 2011 e 2012. All’impresa venivano recuperati costi ritenuti non inerenti; ai soci veniva imputato il maggior reddito accertato in capo alla società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, riformando la decisione favorevole ai contribuenti. Società e soci proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma in sede di legittimità riferivano di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite e, a seguito dell’accettazione da parte dell’Agenzia, di aver rinunciato al ricorso con atto notificato alla controparte.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso per cassazione comporta il venir meno dell’interesse alla decisione e determina l’inammissibilità del ricorso.
- La definizione agevolata della controversia, una volta accettata dall’Amministrazione, può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso; tuttavia, ai fini della decisione in cassazione, ciò che rileva è la rinuncia stessa e la conseguente carenza di interesse.
- In presenza di rinuncia motivata dalla definizione agevolata, il giudice può compensare le spese di lite in ragione delle circostanze del caso.
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