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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21170/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte istante)

La controversia

La pronuncia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso di legittimità e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente. Nel precedente provvedimento erano emersi due errori: nell’epigrafe era stato indicato il nome del difensore originario anziché quello del nuovo difensore costituito in corso di causa; inoltre, nella statuizione sulle spese, era stata omessa la distrazione in favore del difensore che aveva formulato istanza ex art. 93 c.p.c. con dichiarazione prescritta. La questione posta al Collegio era se tale omissione potesse essere emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., anziché mediante ordinari mezzi di impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza di correzione e ha disposto l’emenda dell’ordinanza precedente, correggendo l’epigrafe con l’indicazione del nuovo difensore e aggiungendo sia in motivazione sia nel dispositivo la clausola di distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Avv. Luca De Pari, quale difensore costituito e dichiaratosi antistatario. Ha inoltre stabilito che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La dichiarazione del difensore consente la richiesta di attribuzione delle spese processuali in suo favore; l’istanza di distrazione non è considerata domanda autonoma.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per emendare l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e gli altri errori meramente materiali del provvedimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La soluzione è ritenuta applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, quando la relativa dichiarazione sia stata ritualmente resa, integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e non richiede un’impugnazione ordinaria.
  • La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma costituisce istanza accessoria finalizzata a consentire al difensore di ottenere un titolo esecutivo per il pagamento in proprio favore.
  • La correzione dell’errore materiale può riguardare sia la parte motiva sia il dispositivo del provvedimento, quando occorra allineare il testo della decisione alla volontà già espressa dal giudice.
  • Il rimedio della correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per i provvedimenti della Corte di cassazione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è di regola dovuta la liquidazione delle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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