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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17721/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (giudizio abbreviato) per furto aggravato di una banconota da 50 euro; censura della mancata concessione della circostanza attenuante speciale (art. 62, n. 4, cod. pen.) per due ragioni: (1) la Corte territoriale avrebbe motivato con un dato inconferente (la non occasionalità della condotta); (2) la decisione sarebbe illogica rispetto all'esiguità del valore della banconota.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua: la somma sottratta è stata ritenuta di "non trascurabile entità" e, secondo la giurisprudenza richiamata, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno richiede che il pregiudizio sia lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio, valutando anche gli effetti subiti dalla persona offesa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    La circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto presuppone che il danno sia "lievissimo" e di valore economico pressoché irrisorio; nella valutazione rilevano anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa e non la capacità economica del danneggiato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per determinare l'importo di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017)

    Precedenti che stabiliscono che la speciale tenuità del danno richiede un pregiudizio lievissimo e che il valore va valutato anche in relazione agli effetti sulla vittima; non rileva la capacità economica del soggetto offeso

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4) il danno deve essere di entità "lievissima" e praticamente irrilevante; somme come 50 euro possono non soddisfare tale requisito
  • Nella valutazione della tenuità del danno vanno considerati non solo il valore materiale sottratto ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; la capacità economica della vittima è irrilevante
  • Motivazioni sintetiche della corte d'appello, seppur concise, sono ammissibili purché affrontino le questioni essenziali e diano ragioni non irragionevoli per le decisioni sulla pena
  • La presenza di elementi aggravanti o di recidiva, o il giudizio di equivalenza sulle circostanze attenuanti generiche, possono giustificare il diniego di attenuanti speciali
  • In cassazione i ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili; ciò comporta condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.)

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