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Sentenza

Sentenza n. 196/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 193-2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 26.09.2024 nel procedimento avente rg n. 294/2024 non appellata e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali alla sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile e regolarmente notificata. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e disposto l’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. L’Amministrazione si è costituita soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, e lo ha accolto nel merito perché il titolo giudiziale non era stato eseguito. Ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato e ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • L’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato che riconosca un credito nei confronti della pubblica amministrazione comporta l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo quanto già eventualmente adempiuto.
  • La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull’azionabilità del credito giudizialmente riconosciuto, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando il giudicato risulti ineseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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