Sentenza del 24/05/2017 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sanzioni tributarie - inadempimento del contribuente - responsabilità del professionista - denuncia penale - sospensione in attesa del giudicato penale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità tributaria del contribuente non viene esclusa dalla denuncia presentata contro il professionista. Le sanzioni possono tuttavia essere provvisoriamente sospese in attesa del giudicato penale. Il contribuente deve informare senza ritardo l'Agenzia delle Entrate, mentre quest'ultima deve vigilare affinché il contribuente adempia agli obblighi eventualmente stabiliti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la responsabilità dell'inadempimento dovesse essere attribuita al professionista incaricato, denunciato penalmente per truffa, e che tale denuncia lo esonerasse dalle sanzioni tributarie. Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, la denuncia penale non elimina automaticamente la responsabilità del contribuente per il mancato pagamento, ma può giustificare la sospensione provvisoria delle sanzioni fino alla definizione irrevocabile del procedimento penale. Il contribuente deve comunicare tempestivamente la vicenda all'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 2813/2013
In caso di omesso o insufficiente versamento di tributi, la denuncia del professionista per truffa non esonera il contribuente, ma determina la provvisoria sospensione delle sanzioni in attesa di sentenza definitiva.
La condotta fraudolenta del professionista non trasferisce automaticamente sul professionista l'obbligo tributario del contribuente. La denuncia può rilevare ai fini della sospensione temporanea delle sanzioni, ma non comporta l'esonero definitivo del contribuente.
Massime di principio
- Il contribuente resta normalmente responsabile verso l'Erario del pagamento delle imposte anche quando affida gli adempimenti a un professionista.
- La denuncia penale contro il professionista, da sola, non cancella il debito tributario né esclude automaticamente le sanzioni.
- Per ottenere la sospensione delle sanzioni è necessario documentare la vicenda e comunicarla tempestivamente all'Agenzia delle Entrate.
- La sospensione ha natura provvisoria e resta collegata all'esito definitivo del procedimento penale.
- L'amministrazione finanziaria, ricevuta la comunicazione, deve vigilare sull'adempimento del contribuente secondo quanto stabilito nel procedimento.
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