Cassazione Penale, Sentenza n. 25025/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto in esecuzione di una misura alternativa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale e ratificato la sospensione cautelativa della misura. La revoca era stata disposta dopo l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per fatti di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, custodia di droga e armi dell'organizzazione, e cessioni al dettaglio, con fatti associativi risalenti al 2013 e condotte di cessione accertate tra aprile e maggio 2024. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 51-ter ord. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che il Tribunale aveva revocato la misura in modo automatico sulla sola base della sopravvenuta misura cautelare, nonostante i fatti a lui riferibili fossero anteriori all'inizio dell'affidamento (4 luglio 2025), che nulla fosse emerso durante lo svolgimento della prova, e che fosse stato omesso ogni serio apprezzamento del positivo percorso trattamentale e della correttezza della condotta mantenuta durante l'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà censure di fatto, meramente rivalutative e contestative, non consentite nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente applicato i principi in materia di revoca dell'affidamento in prova, verificando che la sopravvenienza cautelare introduceva elementi nuovi rispetto al quadro valutato al momento della concessione del beneficio e che, pur escludendo la revoca con effetti preclusivi ex art. 58-quater ord. pen., aveva legittimamente disposto la revoca ex nunc in ragione della persistente pericolosità desunta dal complesso degli addebiti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, ord. pen.
l'affidamento in prova è revocato quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova; la misura presuppone una costante verifica della prognosi favorevole di risocializzazione
art. 51-ter ord. pen.
disciplina la sospensione cautelativa della misura alternativa, richiamata come provvedimento presupposto della revoca
art. 58-quater ord. pen.
i suoi effetti preclusivi non operano quando il giudice, valutando la vicenda, esclude la revoca con effetti ostativi in ragione della collocazione dei fatti in epoca antecedente alla misura e della positiva esecuzione della stessa
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
in cassazione non sono consentite censure di merito, meramente rivalutative e contestative dei fatti
art. 47 ord. pen.
l'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa che presuppone prognosi favorevole e può essere revocata ove venga meno l'adesione al percorso rieducativo
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come norma incriminatrice relativa ai reati di spaccio di stupefacenti contestati nel procedimento cautelare presupposto
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come norma incriminatrice relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata nel procedimento cautelare presupposto
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato per l'aggravamento di alcuni fatti di cessione di stupefacenti
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione concreta e attuale della compatibilità del comportamento del beneficiario con la prosecuzione della prova, in rapporto alla prognosi favorevole originariamente formulata.
- La sopravvenienza di una misura cautelare per fatti anteriori alla concessione del beneficio può giustificare la revoca solo se dal relativo provvedimento emergano elementi nuovi, idonei a modificare il quadro conoscitivo su cui si basava la concessione della misura.
- Non esiste automatismo tra emissione di una misura cautelare e revoca dell'affidamento in prova: il giudice di sorveglianza deve verificare se la sopravvenienza introduca dati fattuali ulteriori e significativi rispetto a quelli già valutati.
- Anche una singola condotta, se grave, può incidere sulla prosecuzione della prova, perché la misura alternativa presuppone una verifica costante dell'effettività del percorso di risocializzazione.
- Le censure che mirano solo a una diversa lettura del compendio fattuale e della motivazione del tribunale di sorveglianza non sono deducibili in cassazione quando si risolvono in una rivalutazione del merito.
- La revoca può essere disposta con effetti ex nunc quando il comportamento del condannato non riveli l'inesistenza originaria dell'adesione al percorso rieducativo; gli effetti ex tunc richiedono invece una negatività così marcata da dimostrare che la partecipazione al trattamento fosse insussistente ab initio.
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