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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23308/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2009 da un avvocato. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritti i contributi; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il dies a quo della prescrizione coincidesse con la scadenza ordinaria del termine di pagamento e considerando tardiva la richiesta notificata con nota ricevuta il 30 giugno 2015. L'ente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche rientranti negli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi entro il relativo limite. Il resistente non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'I.N.P.S. Ritenendo applicabile il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010, ha affermato che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza effettiva del termine di versamento, non da quella ordinaria del 16 giugno 2010, e che il giudice deve tener conto della disciplina di diritto applicabile anche oltre le allegazioni di parte. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato per i contributi nella scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile.

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Norma istitutiva della Gestione separata cui erano dovuti i contributi oggetto di causa.

  • art. 18 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

    Rileva come disciplina dei termini di versamento richiamata nella regolazione del pagamento dei contributi.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    art. 1, comma 1, lett. a) e b)

    Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite previsto, il versamento è differito al 6 luglio 2010 senza maggiorazione; il pagamento successivo è ammesso con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza incidere sulla decorrenza del termine di prescrizione oltre la scadenza prorogata.

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica il procedimento camerale seguito per la decisione.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile al caso concreto, e non da una scadenza astratta o ordinaria sganciata da eventuali proroghe normative.
  • Il differimento del termine di versamento previsto per specifiche categorie di contribuenti si riflette anche sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo dell'ente previdenziale.
  • La disciplina fiscale del termine di pagamento, quando richiamata dalla normativa previdenziale, incide sul momento in cui il credito può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c.
  • In presenza di una proroga espressa del termine di versamento "senza alcuna maggiorazione", il dies a quo della prescrizione si colloca alla nuova data di scadenza; la facoltà di versare successivamente con maggiorazione non sposta in avanti la scadenza rilevante ai fini prescrizionali.
  • Il giudice deve applicare d'ufficio la corretta regola di diritto sulla decorrenza della prescrizione, non essendo vincolato alle sole allegazioni delle parti se la questione attiene all'individuazione del termine normativamente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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