Sentenza del 15/06/2016 n. 12318 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale del Comune e, accogliendolo, aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi alla maggiore ICI dovuta per gli anni 2008 e 2009. Il motivo decisivo riguardava l'omesso deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, della copia dell'appello incidentale del Comune. Tale adempimento era previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, nella versione applicabile ratione temporis, quando l'appello principale non era stato notificato tramite ufficiale giudiziario e non era stato depositato presso la segreteria del giudice di primo grado. La società aveva inoltre dedotto questioni relative all'esenzione ICI, all'edilizia agevolata, al giudicato esterno, alla disapplicazione delle sanzioni e alla motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che l'appello incidentale del Comune era inammissibile perché anch'esso avrebbe dovuto essere depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il Comune di Foggia è stato condannato a rimborsare alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
L'appello incidentale è inammissibile quando non sia depositata copia dello stesso nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, ove sia inammissibile, per analogo omesso deposito, anche l'appello principale.
Nella disciplina applicabile prima della modifica del 2014, l'obbligo di deposito presso la segreteria del giudice di primo grado gravava anche sull'appellante incidentale tempestivo, quando l'appello principale non era stato regolarmente depositato. La finalità era evitare un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 54 e 56
Le norme disciplinano le modalità di proposizione, costituzione e devoluzione delle impugnazioni nel processo tributario. Il loro rispetto è necessario per evitare l'inammissibilità dell'appello.
Costituzione, art. 24
La Corte ha ritenuto che l'onere di deposito non violasse il diritto di difesa, poiché non rendeva eccessivamente difficile l'esercizio dell'impugnazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 3, comma 1, e 7, comma 1, lett. a
Norme richiamate dalla contribuente in materia di soggettività passiva ed esenzioni ICI; la Corte non le ha esaminate perché assorbite dall'accoglimento del motivo processuale.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Norma richiamata in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo; la relativa censura non è stata esaminata per effetto dell'assorbimento.
L. n. 431 del 1998, art. 2, e D.L. n. 152 del 1991, art. 18
Norme richiamate con riferimento alla pretesa esenzione ICI per immobili locati a canone agevolato; la Corte non ha deciso nel merito su tali questioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, gli adempimenti formali previsti per la proposizione dell'appello possono essere assistiti dalla sanzione dell'inammissibilità; è quindi necessario verificare non solo la notifica, ma anche il deposito dell'atto presso la segreteria del giudice di primo grado.
- Quando l'appello principale è inammissibile per omesso deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, anche l'appello incidentale tempestivo può risultare inammissibile se il relativo deposito non è stato effettuato.
- L'appellante incidentale non può presumere che l'adempimento omesso dall'appellante principale sia irrilevante: deve verificare la regolarità dell'impugnazione principale e, se necessario, effettuare personalmente il deposito per evitare l'inammissibilità.
- La finalità delle formalità processuali è anche quella di impedire che una sentenza venga erroneamente considerata passata in giudicato; pertanto tali formalità possono essere ritenute legittime anche se comportano oneri aggiuntivi per le parti.
- Se l'impugnazione dell'ente impositore è inammissibile e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione e definire direttamente la controversia accogliendo il ricorso originario del contribuente.
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