Cassazione Civile, Ordinanza n. 29501/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di finanziamento qualificato come credito al consumo, stipulato nel 2009 e rimborsato mediante cessione del quinto dello stipendio. Il mutuatario ha agito sostenendo che il costo complessivo dell'operazione fosse usurario, anche per effetto dell'inclusione delle spese per la polizza assicurativa obbligatoria prevista per questa forma di prestito. In primo grado le domande sono state respinte; in appello la decisione è stata riformata, con dichiarazione di usurarietà, nullità degli oneri usurari e condanna della finanziaria alla restituzione di quanto percepito oltre il capitale. La società finanziatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 l. n. 108/1996. Sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente incluso nel TEG il costo della polizza assicurativa obbligatoria, nonostante le Istruzioni di Banca d'Italia vigenti al momento della stipula escludessero tali costi dal computo, e che tali Istruzioni fossero necessarie per assicurare uniformità e omogeneità nel raffronto tra TEG e TEGM. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato l'usurarietà del finanziamento. Ha affermato che, ai fini dell'art. 644, quarto comma, c.p., devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, quando risultino collegate all'erogazione del finanziamento; tale collegamento può essere provato con ogni mezzo ed è presunto in caso di contestualità tra polizza e prestito. Le Istruzioni di Banca d'Italia hanno valore secondario e statistico, non vincolano il giudice quando si pongano in contrasto con la norma primaria e non possono limitare l'ambito applicativo dell'art. 644 c.p. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta una violazione di legge per sostenere l'erronea inclusione del costo della polizza nel calcolo dell'usura.
art. 644 c.p.
primo, terzo e quarto comma
il terzo comma è norma in bianco sul limite dell'usura; il quarto comma disciplina in modo diretto e completo il costo complessivo del credito, imponendo di considerare commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione, escluse solo imposte e tasse.
art. 2 della legge n. 108/1996
costituisce la disciplina primaria della rilevazione del tasso effettivo globale medio, senza introdurre una deroga all'art. 644 c.p.; le fonti secondarie devono conformarvisi.
art. 1815 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello per la nullità della clausola usuraria e la conseguente debenza del solo capitale.
art. 54 del d.P.R. n. 180/1950
prevede l'obbligatorietà della polizza assicurativa nei prestiti rimborsati mediante cessione del quinto dello stipendio.
art. 93 c.p.c.
giustifica la distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente, su istanza di quest'ultimo.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'usurarietà di un finanziamento, devono essere inclusi nel costo del credito tutti gli oneri che risultino collegati alla concessione del finanziamento, compresi i costi della polizza assicurativa obbligatoria, se funzionali all'accesso al credito.
- Il divieto di usura va ricostruito a partire dalla norma primaria dell'art. 644 c.p.; le Istruzioni di Banca d'Italia hanno funzione tecnica e statistica e non possono restringere l'ambito degli oneri rilevanti quando contrastino con il dato legislativo.
- L'esigenza di omogeneità tra il criterio di calcolo del TEGM e quello del TEG della singola operazione non consente di derogare alla regola legale di onnicomprensività degli oneri collegati all'erogazione del credito.
- Il collegamento tra costo e concessione del credito può essere provato con qualsiasi mezzo e si presume quando la spesa assicurativa sia contestuale all'erogazione del finanziamento.
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