Cassazione Civile, Ordinanza n. 00794/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione IRES e IRAP per l’anno 2006 di una società. L’Ufficio aveva recuperato un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate ex art. 8, comma 6, L. n. 388 del 2000, ritenendo che fosse stato utilizzato in compensazione in misura superiore a quella spettante. La CTP aveva annullato la cartella e la CTR aveva confermato, ritenendo non legittimo il ricorso alla procedura automatizzata e affermando che la pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere mediante ordinario accertamento, per consentire alla contribuente di conoscere le ragioni del diniego dell’agevolazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis, commi 2 e 3, D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il credito non risultava esposto nel quadro RU del modello UNICO 2007 e che l’Ufficio aveva operato su dati emergenti dalla stessa dichiarazione e dall’anagrafe tributaria, sicché il recupero era legittimamente effettuato in sede di controllo automatizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondata la censura perché il controllo automatizzato ex art. 36-bis è legittimo quando il recupero derivi da dati e elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione e dall’anagrafe tributaria, e perché, nel caso concreto, la CTR non si era attenuta a tali principi: aveva dato rilievo a profili non decisivi e non aveva considerato che il recupero del credito d’imposta discendeva dall’omessa compilazione del quadro RU e da incongruenze risultanti dal confronto tra dichiarazione e dati dell’anagrafe tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 36-bis, commi 2 e 3, D.P.R. n. 600 del 1973
Il controllo automatizzato è ammissibile quando la maggiore imposta o il credito da recuperare risultino da dati direttamente desumibili dalla dichiarazione o dall’anagrafe tributaria e da correzioni di errori materiali o di calcolo; non è invece lo strumento per risolvere questioni giuridiche.
art. 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973
testo, applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 25, comma 3, del D. Lgs. n. 158 del 2015
La Corte richiama il testo previgente per delimitare l’ambito del controllo automatizzato nel periodo d’imposta considerato.
art. 8, comma 6, L. n. 388 del 2000
È la base del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, oggetto del recupero a tassazione.
art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972
È indicato come corrispondente, in materia IVA, della disciplina del controllo automatizzato.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Fondamento della cassazione con rinvio.
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata per il giudizio tributario di rinvio.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Fondamento per demandare al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 1427 c.c.
Richiamato in relazione alla tesi secondo cui la compilazione del quadro RU, quale atto negoziale di scelta del beneficio, sarebbe irretrattabile salvo prova di vizio del consenso.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 è legittima solo se la pretesa deriva da un controllo meramente cartolare fondato sui dati dichiarati dal contribuente o sull’anagrafe tributaria, e dalla correzione di errori materiali o di calcolo; il procedimento non può essere utilizzato per affrontare questioni giuridiche o valutative.
- Quando la cartella segue un controllo automatizzato basato sulle dichiarazioni del contribuente, l’obbligo di motivazione può essere soddisfatto mediante il richiamo ai dati dichiarati, perché il contribuente li conosce già.
- Il recupero di un credito d’imposta non esposto nel quadro dedicato della dichiarazione può essere legittimamente effettuato mediante controllo automatizzato se l’omissione e le incongruenze emergono dalla stessa dichiarazione e dai dati dell’anagrafe tributaria.
- La compilazione del quadro della dichiarazione diretta a richiedere un’agevolazione può assumere valore di manifestazione di volontà non liberamente emendabile, salvo prova di un vizio del consenso.
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