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Sentenza

Sentenza n. 2985/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3171 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.10.2023.

Giustizia amministrativa202505244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 3171/2023 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuno di essi il beneficio economico della Carta docente per le annualità indicate nella pronuncia. Hanno chiesto l’attribuzione della Carta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti. Le procure, redatte su fogli analogici separati dal ricorso nativo digitale e poi depositate in copia informatica, indicavano soltanto il conferimento del mandato per un giudizio avanti al TAR Lombardia, senza identificare il provvedimento del giudice ordinario da eseguire né la parte resistente. Il difensore dei ricorrenti non era presente alla camera di consiglio. Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., ritenendo che l’assenza del difensore comportasse rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d’ufficio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede che il difensore sia munito di una procura speciale, idonea a individuare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali della controversia. La procura separata dal ricorso non conteneva elementi sufficienti per individuare il giudizio di ottemperanza e il provvedimento da eseguire. Il Collegio ha distinto tale ipotesi da quella della procura apposta in calce o a margine del ricorso, nella quale la specialità può desumersi dal contesto documentale unitario. Ha escluso che il mero deposito telematico, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea determini automaticamente tale incorporazione e sani la genericità del mandato. Ha inoltre affermato che la procura speciale deve preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso e che il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a. Neppure è stato riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, cui la parte avrebbe potuto attenersi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e la specifica controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’avviso alle parti sulla questione rilevata d’ufficio è necessario quando essa emerga dopo il passaggio in decisione; secondo la sentenza, non è necessario se i difensori non sono presenti in udienza o camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 182, comma 2, ma tale richiamo non rende sanabile la mancanza originaria della procura speciale quando questa è requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo il Collegio, la regolarizzazione successiva della procura speciale mancante o genericamente conferita, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non è applicabile quando esistevano indirizzi interpretativi cui attenersi prudenzialmente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Rilevano in relazione all’obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la procura separata al processo telematico, ma non elimina l’esigenza che essa contenga elementi sufficienti a individuare la controversia né dimostra, da sola, la specialità e la coevità del mandato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del giudicato ordinario, relativo all’attribuzione della Carta elettronica del docente.

  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 11 del 2 ottobre 2025

    la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito)

    La procura speciale deve essere anteriore o coeva alla redazione del ricorso; la sua mancanza o genericità originaria non è sanabile e, per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia, non è riconoscibile l’errore scusabile sulla base del solo mutamento giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve consentire di individuare la controversia cui si riferisce, mediante l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti, dell’autorità giudiziaria e degli ulteriori elementi identificativi rilevanti.
  • La procura redatta su foglio separato e depositata telematicamente in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente speciale per il solo collegamento telematico o documentale; quando non è materialmente incorporata nel ricorso, deve contenere autonomamente elementi sufficienti a identificare la controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia conferita prima della notificazione o del deposito dell’atto.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante la rinnovazione prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.
  • L’errore scusabile non è riconoscibile quando la parte disponeva di parametri interpretativi già esistenti per redigere una procura prudenzialmente idonea, anche se la giurisprudenza offriva indirizzi non uniformi; la successiva pronuncia nomofilattica che confermi uno degli orientamenti non determina, di per sé, un’obiettiva incertezza normativa sanante.
  • Quando il rilievo d’ufficio viene formulato in udienza o camera di consiglio e il difensore della parte non è presente, il giudice non è tenuto a concedere il termine di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l’assenza è considerata rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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