Cassazione Civile, Ordinanza n. 38508/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per irragionevole durata del processo presupposto. La Corte d'appello, in sede di riassunzione dopo una precedente declaratoria di incompetenza, aveva liquidato a ciascun ricorrente Euro 1.000 e aveva determinato anche le spese del giudizio di merito. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché dei DD.MM. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018. Secondo la loro tesi, la Corte territoriale avrebbe liquidato un compenso inferiore al minimo tariffario, perché avrebbe dovuto applicare lo scaglione di valore compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00, assumendo che al capitale riconosciuto dovessero aggiungersi gli interessi maturati nel tempo; così facendo, le spese sarebbero state parametrate su un valore della causa più elevato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta del relatore secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di merito, il valore della controversia andava commisurato all'indennizzo riconosciuto per l'irragionevole durata del processo, senza sommare gli interessi maturati per ricostruire uno scaglione superiore. Lo scaglione corretto era dunque quello fino a Euro 1.100,00; rispetto a tale valore i ricorrenti non avevano dedotto alcuna specifica violazione. La memoria depositata non introduceva elementi nuovi, limitandosi a riprodurre i motivi di ricorso. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di legittimità e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 L. n. 89 del 2001
richiamato come base del giudizio di opposizione in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 91 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per contestare la liquidazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità perché riferita a uno scaglione di valore non corretto.
art. 2233 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di parametri per il compenso professionale, senza che la doglianza superasse il vaglio di specificità.
D.M. n. 55 del 2014
richiamato quale parametro tariffario per la liquidazione delle spese, ma applicabile, secondo la Corte, allo scaglione di valore inferiore.
D.M. n. 37 del 2018
richiamato insieme al D.M. n. 55 del 2014 per sostenere l'erroneità della liquidazione delle spese.
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese di lite, il valore della causa va determinato avendo riguardo al petitum effettivamente riconosciuto dal giudice, senza includere automaticamente gli interessi maturati se ciò comporta l'applicazione di uno scaglione tariffario diverso e non giustificato dal titolo della pretesa.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile quando contesta uno scaglione di valore non pertinente rispetto a quello effettivamente individuato dal giudice di merito e non deduce alcuna specifica violazione con riferimento allo scaglione correttamente applicabile.
- In sede di ricorso per cassazione, la memoria che si limiti a riprodurre i motivi già formulati non introduce elementi idonei a superare una proposta di inammissibilità fondata sulla carenza di specificità del motivo.
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