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Ordinanza

Ordinanza n. 1451/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - verbale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n.-OMISSIS- datato 1° dicembre 2025 con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato il sig. -OMISSIS- "inidoneo" a causa di "valori di composizione corporea PBF > 22% (28,9%) non compatibili con quelli previsti dell'art. 587 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207"; - verbale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento datato 18 dicembre 2025 con cui la Commissione di Riesame per gli Accertamenti psico-fisici ha confermato il giudizio emesso con il suddetto verbale n. -OMISSIS- e notificato al sig. -OMISSIS- in data 22 dicembre 2025 mediante il verbale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. -OMISSIS-; - Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. N. 167/1-4-2024 CC con cui è stato indetto il "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale"; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche non conosciuto, nella parte in cui sia lesivo della posizione dell'odierna ricorrente; E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione a revocare il provvedimento di non idoneità di parte ricorrente, con la conseguente ammissione alle successive fasi del concorso.

Giustizia amministrativa202601379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per percentuale di massa grassa superiore ai limiti concorsuali, confermato dalla Commissione di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del 1° dicembre 2025 con cui era stato dichiarato non idoneo per una percentuale di massa grassa pari al 28,9%, nonché il successivo verbale del 18 dicembre 2025 di conferma del giudizio e il bando di concorso, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, la riammissione alle successive fasi concorsuali. A sostegno della contestazione ha prodotto tre successive misurazioni della percentuale di massa grassa, effettuate tra il 24 dicembre 2025 e il 29 gennaio 2026 presso una farmacia, una ASL e un dietologo della ASL. Il ricorrente non ha tuttavia dedotto elementi obiettivi specificamente idonei a mettere in dubbio l'attendibilità dell'accertamento concorsuale, quali errori nella misurazione dell'altezza, malfunzionamento degli strumenti o loro erroneo utilizzo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione aveva applicato il limite previsto dall'art. 587, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 90/2010, tenendo conto anche della percentuale di adeguamento prevista dal comma 2. Pur riconoscendo l'orientamento secondo cui, a fronte di una contestazione seria e specifica dell'accertamento sanitario, il giudice può e deve disporre verificazioni o altri accertamenti istruttori, il Collegio ha ritenuto che nel caso concreto tale soglia non fosse stata raggiunta. Le misurazioni successive prodotte dal ricorrente sono state considerate non comparabili con quella eseguita in sede concorsuale e comunque non significative, poiché effettuate dopo un intervallo temporale rilevante. Inoltre, il dato del peso registrato in sede concorsuale, pari a 82 kg, risultava coerente con quello rilevato il 4 dicembre 2025 presso una struttura pubblica, pari a 84 kg. Non sussistendo quindi un fumus tale da giustificare la sospensione degli atti, la domanda cautelare è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha verificato l'assenza dei presupposti per accogliere la domanda di sospensione.

  • art. 587, comma 1, lett. a), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Prevede i limiti relativi alla composizione corporea rilevanti per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica; il giudizio concorsuale ha ritenuto non compatibile la percentuale di massa grassa del 28,9%.

  • art. 587, comma 2, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Prevede la percentuale di adeguamento considerata dall'Amministrazione nel verificare il rispetto dei limiti di composizione corporea.

  • d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    È richiamato nei verbali impugnati quale ulteriore fonte dei parametri di idoneità psico-fisica applicati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Concorre a fondare l'ordine di oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • La contestazione giudiziale di un accertamento sanitario concorsuale non impone automaticamente la rinnovazione della verifica o lo svolgimento di un'istruttoria: il candidato deve allegare elementi seri, specifici e obiettivi idonei a porre in dubbio l'attendibilità dell'accertamento originario.
  • In materia di idoneità psico-fisica concorsuale, misurazioni eseguite presso strutture pubbliche o private in epoca successiva possono non essere sufficienti a contestare il dato rilevato dalla commissione quando non siano temporalmente prossime o comparabili con l'accertamento concorsuale.
  • In assenza di allegazioni concrete relative a errori di misurazione, malfunzionamento degli strumenti o loro erroneo impiego, il giudice può ritenere attendibile il dato sanitario rilevato dalla commissione concorsuale e negare la tutela cautelare.
  • La valutazione cautelare sull'impugnazione di un giudizio di non idoneità psico-fisica richiede la verifica di un fumus boni iuris effettivo; la mera produzione di risultati sanitari successivi e non comparabili non dimostra, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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