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Sentenza

Sentenza del 01/08/2024 n. 193 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero con cui l'Agenzia ha disconosciuto e recuperato un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) relativo al progetto "ePlus - Motori Bosch", sostenendo che l'attività svolta dalla ricorrente fosse mero assemblaggio/applicazione di tecnologie e software già disponibili e non rientrasse nei requisiti di innovazione e sviluppo previsti dalla normativa e dal Manuale di Frascati. La società aveva utilizzato in compensazione crediti per R&S (totale periodo 2016-2020: €206.976,88; oggetto del recupero per l'anno 2016: €42.676,28). In sede amministrativa la società ha prodotto documentazione tecnica e una perizia (ing. M. Marconi) che descriveva la progettazione e realizzazione della scheda elettronica ePlus (hardware, firmware e software per smartphone), l'incertezza tecnologica affrontata e l'apprezzabile elemento di novità, nonché i contratti e fatture con le società sviluppatrici. L'Ufficio contestava l'inquadramento come R&S e non aveva richiesto un parere preventivo al MISE (art.8 comma 2 DM 27/5/2015), ritenuto però non obbligatorio dall'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato l'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni tecniche del consulente della ricorrente e ha osservato che l'Ufficio aveva banalizzato l'analisi ritenendo impropriamente la pratica mera applicazione di tecnologie esistenti. La Corte ha richiamato il criterio applicabile al periodo (in particolare l'edizione 2002 del Manuale di Frascati per attività svolte nel 2015) secondo cui è sufficiente un apprezzabile elemento di novità e la presenza di incertezze tecnologiche non immediatamente risolvibili da un esperto del settore per qualificare l'attività come R&D. Ha inoltre precisato che il parere MISE non è obbligatorio nel caso concreto. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 DL n. 145/2013

    Disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; applicato dalla ricorrente per la fruizione del credito e valutato dall'Ufficio ai fini del recupero quando ritenuto indebito

  • DM 27 maggio 2015 (art. 8 comma 2)

    Prevede la possibilità di un parere del MISE sulla qualificazione delle attività come R&S; la Corte ha rilevato che tale parere non è obbligatorio e l'assenza del parere non invalidava la posizione della ricorrente

  • Manuale di Frascati (ed. 2002)

    Rilevante per le attività svolte nel 2015; la Corte ha ritenuto applicabile la definizione e i criteri dell'edizione 2002 (apprezzabile elemento di novità, creatività e sistematicità) per qualificare l'attività di W. & M. come R&D

  • Manuale di Frascati (ed. 2015)

    Richiamato nella consulenza tecnica per confronto; la Corte ha evidenziato che la versione 2015 rafforza i criteri (five criteria) ma che per le attività del 2015 la valutazione può retroagire secondo i riferimenti normativi e dottrinali applicabili nel periodo

Massime di principio

  • Per attività svolte in anni antecedenti a cambiamenti normativi o definitori significativi, va valutata la versione del Manuale di Frascati e del quadro normativo applicabile al periodo in cui è stata svolta la ricerca; non sempre è necessario applicare i criteri più recenti.
  • Il parere preventivo del MISE (DM 27/5/2015) non è sempre obbligatorio: la sua mancata acquisizione non preclude, di per sé, la qualificazione delle attività come R&S né la tutela giudiziale del contribuente.
  • Non va confusa l'integrazione o l'applicazione di tecnologie esistenti con l'assenza di R&S: se il progetto affronta incertezze tecnologiche non risolvibili in modo immediato da un esperto del settore e presenta un apprezzabile elemento di novità, può rientrare nell'ambito dell'R&D anche se si basa su componenti esistenti.
  • In giudizio è determinante la documentazione tecnica e probatoria (perizia tecnica, descrizione delle attività, contratti, fatture, certificazioni): una consulenza dettagliata che dimostri incertezza tecnica, approccio sistematico e risultato non ovvio aumenta le probabilità di successo.
  • L'Amministrazione non può liquidare sommariamente la qualificazione R&D con argomentazioni generiche; è necessaria una valutazione tecnica circostanziata e motivata.
  • Il fatto che altre imprese abbiano lavorato su problemi analoghi non esclude automaticamente la novità: rileva se la soluzione non fosse immediatamente evidente a un esperto del settore.
  • In caso di contenzioso su crediti d'imposta per R&S, è ragionevole prevedere la possibilità di ottenere l'annullamento dell'atto di recupero e la compensazione delle spese, quando la documentazione tecnica sostiene la qualificazione come R&D.

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