Sentenza del 03/11/2016 n. 22183 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro, negli anni dal 1998 al 2004, sull’incentivo corrisposto in occasione delle dimissioni. In particolare, l’Agenzia contestava il riconoscimento della tempestività dell’istanza di rimborso, il cui termine quadriennale, secondo il giudice d’appello, decorreva dalla pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 gennaio 2008.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione tributaria e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché tardivo. La sentenza impugnata era stata notificata il 6 dicembre 2011, mentre il ricorso era stato spedito il 7 febbraio 2012, oltre il termine ultimo del 6 febbraio 2012. L’Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.800 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole al contribuente sul rimborso IRPEF.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, poi art. 19, comma 4-bis del T.U.I.R.
Disciplina il trattamento fiscale delle somme corrisposte come incentivo alle dimissioni. La controversia riguardava la maggiore IRPEF applicata a tali somme e il conseguente diritto al rimborso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Prevede il termine quadriennale per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte dirette. Il giudice d’appello aveva ritenuto che il termine decorresse dalla pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008, momento in cui si sarebbe concretizzato il presupposto del diritto alla restituzione.
L. n. 69 del 2009, art. 55
Rileva ai fini delle modalità di spedizione del ricorso a mezzo posta e del rispetto dei termini processuali. La Corte ha accertato che la spedizione era avvenuta oltre il termine previsto.
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine per proporre ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, senza che la Corte esamini le questioni di merito.
- Quando una sentenza è stata validamente notificata, il termine per impugnarla decorre dalla notificazione e deve essere calcolato con precisione, considerando anche il giorno di scadenza.
- La spedizione dell’atto oltre l’ultimo giorno utile non può essere sanata dalla fondatezza delle contestazioni nel merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso mantiene efficaci gli effetti della sentenza impugnata; in questo caso è rimasta ferma la decisione favorevole al contribuente sul rimborso.
- La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali, salvo diverse ragioni indicate dal giudice.
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