Cassazione Penale, Ordinanza n. 10695/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'efficacia della condanna emessa dal Tribunale di Rimini per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda per il reato di porto di oggetti atti ad offendere in assenza di giustificato motivo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché integralmente fattuale e diretta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità; inoltre è stata considerata manifestamente infondata perché il "giustificato motivo" ex art. 4 l. n. 110/1975 deve essere attuale, contestuale al porto e immediatamente verificabile dagli operanti, non potendo essere prospettato ex post. Con il secondo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte ha rilevato che la questione era preclusa perché non dedotta in sede di merito, essendosi la difesa limitata a chiedere l'assoluzione piena.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Il giustificato motivo che esclude la punibilità del porto di strumenti atti ad offendere deve essere attuale, riferibile al momento del fatto e immediatamente verificabile dagli operanti; non è sufficiente una giustificazione dedotta successivamente dall'imputato o dalla difesa.
art. 131-bis c.p.
La richiesta di particolare tenuità del fatto è preclusa in cassazione quando non sia stata previamente formulata in sede di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura delle fonti di prova, salvo il caso di specifici travisamenti realmente dedotti.
- In tema di porto di oggetti atti ad offendere, il "giustificato motivo" rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità deve esistere al momento della condotta e risultare immediatamente verificabile; non possono rilevare giustificazioni formulate successivamente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di merito.
- L'ammissibilità del ricorso richiede motivi specifici e pertinenti al sindacato di legittimità; la mera contrapposizione a quanto accertato dal giudice di merito non è sufficiente.
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