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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20186/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di tredici cartelle di pagamento che egli assumeva di avere conosciuto solo tramite estratto di ruolo. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo regolarmente notificate tutte le cartelle. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle regole sulla prova documentale e sulla querela di falso/disconoscimento, sostenendo che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione fosse in copia fotostatica, disconosciuta e priva di attestazione di autenticità; 2) violazione delle norme sulle modalità di notificazione delle cartelle, lamentando mancanza di prova dell'irreperibilità del destinatario, assenza di raccomandata informativa, insufficiente collegamento tra gli atti prodotti e le cartelle e irregolarità delle notifiche via PEC; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione dell'onere probatorio in ordine alla regolare notifica delle cartelle.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto निर्णisivo il sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite sull'impugnazione dell'estratto di ruolo: l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto nel 2021, concretizza l'interesse ad agire nei soli casi tipizzati di notifica invalida o mancata della cartella e si applica anche ai giudizi pendenti. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva allegato né dimostrato uno specifico interesse ad agire, né nel merito né in cassazione; pertanto la sentenza d'appello, che aveva già dichiarato l'inammissibilità del ricorso, è stata confermata. Le spese di legittimità sono state compensate in considerazione dello ius superveniens e della ricostruzione data dalle Sezioni Unite. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sulla notificazione delle cartelle.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria dei documenti prodotti in copia.

  • art. 2714 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova documentale e copie di atti.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il valore probatorio delle copie fotostatiche disconosciute.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della prova documentale.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della prova documentale.

  • artt. 214 e ss. c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di disconoscimento della scrittura privata e verificazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 5

    Richiamato dal ricorrente nel contesto del processo tributario e della produzione documentale.

  • d.P.R. n. 445 del 2000

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'attestazione di conformità/autenticità delle copie.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Norma sulle modalità di notificazione delle cartelle di pagamento; oggetto delle censure del ricorrente.

  • artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per denunciare vizi delle notificazioni degli atti impositivi.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina delle notificazioni in materia tributaria.

  • l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, ultimo comma

    Richiamata dal ricorrente per la necessità della raccomandata informativa in caso di notifica postale non perfezionata in forma ordinaria.

  • d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione via PEC.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente e possibile ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiamato dal ricorrente per il requisito della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema della valutazione delle prove e dell'onere di allegazione/prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze documentali.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma sopravvenuta che, secondo le Sezioni Unite richiamate dalla Corte, seleziona i casi in cui l'invalida notificazione della cartella integra di per sé l'interesse ad agire e si applica ai giudizi pendenti.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato nel principio delle Sezioni Unite per il deposito in cassazione della documentazione relativa allo specifico interesse ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire non si presume in via generale ma deve essere concretamente allegato e dimostrato nei casi in cui la legge colleghi alla mancata o invalida notifica della cartella un bisogno di tutela immediata.
  • La disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche ai giudizi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse ad agire, incidendo sulla decisione della causa.
  • Se il giudizio è definito in base alla sopravvenuta disciplina sull'interesse ad agire, la parte che insiste nell'impugnazione deve dedurre e provare lo specifico interesse nei modi e nei tempi consentiti dal processo, anche in cassazione mediante idonea produzione documentale.
  • In mancanza di deduzione e prova di uno specifico interesse ad agire, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile, a prescindere dalle ulteriori censure sulla validità delle notifiche o sulla prova documentale.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio di inammissibilità fondata sulla carenza di interesse ad agire, le doglianze che attengono alla regolarità delle notifiche e alla valutazione delle prove non sono idonee a superare la preclusione processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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