Cassazione Penale, Sentenza n. 28047/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di truffa consumato il 26/09/2015, deducendo la prescrizione del reato. Ha sostenuto che, tenuto conto dei termini di sospensione, il termine di prescrizione si è estinto a maggio 2023, quindi prima della pronuncia della sentenza di appello del 29/01/2024, e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato. Ha inoltre precisato che le statuizioni civili non erano state impugnate e dovessero rimanere confermate; in ordine alle spese civili, ha richiesto che non fossero liquidate in favore della parte civile per carenza di un concreto contributo di quest'ultima alla decisione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in punto penale, annullando senz'altro la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione (dato che il termine risultava spirato prima della pronuncia di appello). Ha confermato le statuizioni civili (non impugnate) e ha disposto "nulla per le spese" a favore della parte civile, ritenendo che non fosse sussistente un contributo tale della parte civile alla decisione da giustificare la liquidazione delle spese in suo favore.
Norme richiamate
art. 157 e ss. cod. proc. pen.
art. 157 e ss. cod. proc. pen.
Applicazione ai fini del calcolo del termine di prescrizione: tenendo conto delle sospensioni computate ai sensi delle norme vigenti, il termine di prescrizione si è estinto prima della pronuncia di appello, determinando l'annullamento della sentenza penale per estinzione del reato
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
La norma richiede che, per condannare l'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, il giudice valuti la qualità e l'effettivo contributo della parte civile al processo; in mancanza di un concreto apporto dialettico o probatorio della parte civile, può essere esclusa la liquidazione delle spese a suo favore
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020
Prevede la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; nel caso di specie il procedimento si è svolto con tale modalità, con contributi scritti delle parti
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione, correttamente calcolato e tenendo conto delle sospensioni, è spirato prima della pronuncia di un giudice di merito, la sentenza che conserva effetti penali va annullata per estinzione del reato (senza rinvio) dalla Cassazione.
- Le statuizioni civili non impugnate resistono anche se la condanna penale viene annullata per prescrizione; la declaratoria di estinzione del reato non annulla automaticamente le pronunce civili.
- La condanna alle spese in favore della parte civile non è automatica in caso di estinzione del reato per prescrizione: il giudice deve valutare l'effettivo contributo della parte civile al processo e può non liquidare le spese se la parte civile non ha fornito apporto significativo.
- In contenziosi simili è fondamentale verificare con precisione il decorso dei termini di prescrizione e delle eventuali sospensioni per capire se la pronuncia di merito sia intervenuta dopo l'estinzione del reato.
- Se si ritiene che la prescrizione sia maturata, il rimedio processuale è il ricorso in Cassazione con richiesta di annullamento senza rinvio per estinzione del reato; contestualmente, se si vuole ottenere la modifica delle statuizioni civili occorre impugnare anche il relativo capo di sentenza.
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