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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11727/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata in relazione ai reati ipotizzati (art. 416-ter e art. 416 c.p.). Il motivo unico del ricorso era l'erronea applicazione delle norme processuali (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. fosse venuta meno in concreto: dopo otto mesi la ricorrente aveva infatti rispettato le prescrizioni, aveva ottenuto autorizzazioni per lavoro e esigenze familiari, aveva cambiato domicilio (Ginosa Marina) e si era dimessa da incarichi pubblici, elementi che avrebbero dimostrato l'assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il mantenimento della misura. È stato richiamato il regime della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per reati come quello di cui all'art. 416-ter, ma anche il principio giurisprudenziale che impone al giudice di valutare e motivare l'incidenza del tempo trascorso. Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il lavoro, il domicilio lontano e le autorizzazioni concesse non dimostrassero una effettiva dissociazione dagli ambienti criminali né l'assenza di concretezza del pericolo di reiterazione. La misura degli arresti domiciliari, corredata da autorizzazioni per esigenze lavorative e familiari, è stata ritenuta compatibile con le esigenze della ricorrente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale per il riesame delle misure cautelari dinanzi al Tribunale del riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai presupposti e alle modalità di applicazione delle misure cautelari personali.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli associativi e reati aggravati), ma richiede comunque valutazione motivata della loro attualità; il giudice deve considerare l'effetto del tempo trascorso sui rischi cautelari.

  • art. 416-ter cod. pen.

    Reato di scambio elettorale politico mafioso indicato come contestazione principale che in concreto attiva il regime di presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 416 cod. pen.

    Contestazione per associazione, richiamata insieme all'art. 416-ter quale fattispecie connessa alle indagini cautelari.

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che consente autorizzazioni per attività lavorative o esigenze personali durante l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari; nel caso è stata utilizzata per autorizzare spostamenti della ricorrente.

  • legge n. 203/1991 art. 7 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Riferimento normativo relativo ai delitti aggravati, richiamato per collegare la questione alla giurisprudenza che disciplina la presunzione per reati associativi o aggravati.

  • Giurisprudenza Cass. Sez. 6, n. 19683 del 04/05/2021 (Scozzafava)

    In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale

    Principio utilizzato: esiste una presunzione relativa ma il giudice deve comunque valutare e motivare l'effetto del tempo e degli elementi sopravvenuti; la mancanza di dissociazione non esclude a priori la necessità di misure se persistono indici di pericolo.

Massime di principio

  • La presunzione di necessità delle misure cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per reati associativi o affini è relativa: il giudice deve comunque valutare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, specialmente quando è trascorso un periodo significativo dall'adozione della misura.
  • Il semplice adempimento alle prescrizioni della misura (rispetto degli arresti domiciliari, autorizzazioni per lavoro o esigenze familiari) e il cambio di domicilio non sono automaticamente sufficienti a provare la cessazione del pericolo di reiterazione; è richiesta prova o elementi concreti di dissociazione dagli ambienti criminali.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in presenza della presunzione prevista dall'art. 275, il difensore deve offrire elementi specifici e fattuali che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo (es. prova di dissociazione, testimonianze, condotte concrete contrarie agli interessi criminosi).
  • Le autorizzazioni previste dall'art. 284 c.p.p. (lavoro, esigenze familiari) rendono la misura meno afflittiva ma non ne determinano automaticamente la revoca; valorizzazione di tali elementi dipende dalla loro capacità di dimostrare effettiva riduzione del rischio.
  • La giurisprudenza impone al giudice un'obbligazione motivazionale rafforzata quando è rilevante il lasso temporale tra i fatti e la misura: in assenza di motivazione adeguata il provvedimento può essere criticabile, ma se il giudice spiega perché gli elementi sopravvenuti non eliminano il rischio, il provvedimento viene confermato.
  • In pratica, chi intende ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare collegata a reati associativi deve documentare elementi oggettivi e valutabili che attestino una reale e duratura lontananza dall'attività criminosa.

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