Cassazione Penale, Sentenza n. 11727/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata in relazione ai reati ipotizzati (art. 416-ter e art. 416 c.p.). Il motivo unico del ricorso era l'erronea applicazione delle norme processuali (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. fosse venuta meno in concreto: dopo otto mesi la ricorrente aveva infatti rispettato le prescrizioni, aveva ottenuto autorizzazioni per lavoro e esigenze familiari, aveva cambiato domicilio (Ginosa Marina) e si era dimessa da incarichi pubblici, elementi che avrebbero dimostrato l'assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il mantenimento della misura. È stato richiamato il regime della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per reati come quello di cui all'art. 416-ter, ma anche il principio giurisprudenziale che impone al giudice di valutare e motivare l'incidenza del tempo trascorso. Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il lavoro, il domicilio lontano e le autorizzazioni concesse non dimostrassero una effettiva dissociazione dagli ambienti criminali né l'assenza di concretezza del pericolo di reiterazione. La misura degli arresti domiciliari, corredata da autorizzazioni per esigenze lavorative e familiari, è stata ritenuta compatibile con le esigenze della ricorrente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Fondamento procedurale per il riesame delle misure cautelari dinanzi al Tribunale del riesame.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai presupposti e alle modalità di applicazione delle misure cautelari personali.
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli associativi e reati aggravati), ma richiede comunque valutazione motivata della loro attualità; il giudice deve considerare l'effetto del tempo trascorso sui rischi cautelari.
art. 416-ter cod. pen.
Reato di scambio elettorale politico mafioso indicato come contestazione principale che in concreto attiva il regime di presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 416 cod. pen.
Contestazione per associazione, richiamata insieme all'art. 416-ter quale fattispecie connessa alle indagini cautelari.
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che consente autorizzazioni per attività lavorative o esigenze personali durante l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari; nel caso è stata utilizzata per autorizzare spostamenti della ricorrente.
legge n. 203/1991 art. 7 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)
Riferimento normativo relativo ai delitti aggravati, richiamato per collegare la questione alla giurisprudenza che disciplina la presunzione per reati associativi o aggravati.
Giurisprudenza Cass. Sez. 6, n. 19683 del 04/05/2021 (Scozzafava)
In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale
Principio utilizzato: esiste una presunzione relativa ma il giudice deve comunque valutare e motivare l'effetto del tempo e degli elementi sopravvenuti; la mancanza di dissociazione non esclude a priori la necessità di misure se persistono indici di pericolo.
Massime di principio
- La presunzione di necessità delle misure cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per reati associativi o affini è relativa: il giudice deve comunque valutare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, specialmente quando è trascorso un periodo significativo dall'adozione della misura.
- Il semplice adempimento alle prescrizioni della misura (rispetto degli arresti domiciliari, autorizzazioni per lavoro o esigenze familiari) e il cambio di domicilio non sono automaticamente sufficienti a provare la cessazione del pericolo di reiterazione; è richiesta prova o elementi concreti di dissociazione dagli ambienti criminali.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in presenza della presunzione prevista dall'art. 275, il difensore deve offrire elementi specifici e fattuali che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo (es. prova di dissociazione, testimonianze, condotte concrete contrarie agli interessi criminosi).
- Le autorizzazioni previste dall'art. 284 c.p.p. (lavoro, esigenze familiari) rendono la misura meno afflittiva ma non ne determinano automaticamente la revoca; valorizzazione di tali elementi dipende dalla loro capacità di dimostrare effettiva riduzione del rischio.
- La giurisprudenza impone al giudice un'obbligazione motivazionale rafforzata quando è rilevante il lasso temporale tra i fatti e la misura: in assenza di motivazione adeguata il provvedimento può essere criticabile, ma se il giudice spiega perché gli elementi sopravvenuti non eliminano il rischio, il provvedimento viene confermato.
- In pratica, chi intende ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare collegata a reati associativi deve documentare elementi oggettivi e valutabili che attestino una reale e duratura lontananza dall'attività criminosa.
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