Sentenza del 13/11/2017 n. 4558 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartella di pagamento - Fallimento revocato - Credito d'imposta per ritenute subite sugli interessi bancari - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della revoca del fallimento sugli adempimenti fiscali e sul riconoscimento di un credito d'imposta derivante dalle ritenute subite sugli interessi bancari maturati durante il periodo della procedura. La revoca del fallimento comporta che la procedura debba considerarsi, sul piano giuridico, come mai validamente esistita; pertanto, la società deve presentare le dichiarazioni fiscali e i bilanci relativi alle singole annualità interessate entro i termini ordinari previsti per le società in bonis. Se dalla documentazione regolarmente trasmessa risulta il credito per le ritenute subite sugli interessi bancari, tale credito deve essere riconosciuto.
La decisione
La pretesa fiscale non può essere fondata sul mancato assolvimento degli adempimenti durante una procedura fallimentare successivamente revocata, se la contribuente ha poi trasmesso le dichiarazioni e i bilanci nei termini ordinari applicabili alle società non sottoposte a procedura. Il credito d'imposta documentato, relativo alle ritenute sugli interessi bancari maturati nel periodo considerato, deve essere riconosciuto alla società contribuente e la cartella di pagamento, nella parte basata sul disconoscimento di tale credito, deve essere annullata o comunque rettificata.
Norme richiamate
Norme fiscali sugli obblighi dichiarativi delle società
A seguito della revoca del fallimento, gli adempimenti dichiarativi devono essere assolti per ciascuna annualità secondo le regole e i termini ordinari previsti per le società in bonis.
Norme sul credito d'imposta per ritenute subite sugli interessi bancari
Le ritenute operate sugli interessi bancari costituiscono un credito d'imposta della contribuente, purché risultino dalla documentazione bancaria e siano correttamente indicate nelle dichiarazioni fiscali.
Principio degli effetti della revoca del fallimento
La revoca della dichiarazione di fallimento elimina gli effetti della procedura nei limiti riconosciuti dall'ordinamento e impone di considerare la società, ai fini degli adempimenti fiscali, come non assoggettata alla procedura, con applicazione del regime ordinario.
Massime di principio
- Quando una procedura fallimentare viene definitivamente revocata, occorre verificare quali effetti della procedura possano essere considerati eliminati e ripristinare, per gli adempimenti fiscali, la posizione ordinaria della società.
- Le dichiarazioni fiscali e i bilanci relativi agli anni interessati devono essere presentati separatamente per ciascuna annualità, applicando i termini ordinari previsti per le società in bonis, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- Un credito d'imposta derivante da ritenute subite non può essere disconosciuto soltanto perché maturato durante il periodo della procedura, se la sua esistenza è provata da certificazioni bancarie, documentazione contabile e dichiarazioni regolarmente presentate.
- In presenza di una cartella fondata sul mancato riconoscimento del credito, il contribuente deve conservare e produrre la documentazione delle ritenute, degli interessi accreditati, delle dichiarazioni e degli adempimenti effettuati dopo la revoca del fallimento.
- La revoca della procedura non comporta automaticamente il riconoscimento di ogni credito: il credito deve comunque essere effettivo, riferibile alla società, correttamente documentato e indicato secondo le regole fiscali applicabili.
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