Cassazione Penale, Sentenza n. 5429/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 15/03/2017 al 21/11/2017. Sostiene che i giudici della riparazione hanno attribuito rilevanza ostativa al diritto alla riparazione a una condotta che nel giudizio di merito era stata ricostruita come frutto di costrizione e dunque scriminata (stato di necessita). In particolare il ricorrente afferma di essere stato malmenato e costretto da soggetti armati a salire sull'imbarcazione e a guidarla al fine di salvare la propria vita; tali elementi sarebbero stati accertati nel processo penale, che ha portato alla sua assoluzione. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che, pur essendo costretto all'imbarco, il Cisse avrebbe comunque volontariamente mantenuto la guida durante la traversata e tale comportamento sarebbe stato valutato come negligenza macroscopica idonea a giustificare la misura cautelare, senza spiegare in cosa consista concretamente tale negligenza e senza valutare adeguatamente la mancanza di alternative ritenuta dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo e ha disposto il rinvio per nuovo esame. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale perché generica e illogica: i giudici della riparazione non hanno compiuto un esame autonomo e adeguatamente motivato della condizione di costrizione accertata nel processo di merito e hanno usato una formula di stile affermando la sussistenza di negligenza macroscopica senza specificare in che cosa essa consista, né perché la condizione di coercizione non escludesse l'ostatività alla riparazione. La Suprema Corte ha ricordato i principi applicabili al giudizio di riparazione (autonomia rispetto al merito penale, ma obbligo di valutare se la condotta del detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave alla determinazione della misura) e ha disposto che la Corte territoriale riesamini la questione con motivazione puntuale.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il rimedio per la riparazione dell'ingiusta detenzione: la Corte sottolinea che nel giudizio ex art.314 il giudice deve valutare autonomamente se la condotta dell'istante abbia concorso a cagionare la misura con dolo o colpa grave, tenendo conto di tutti gli elementi probatori
art. 315 cod. proc. pen.
Richiamo relativo al rito e ai rimedi: la Corte richiama il limite della cognizione di legittimità rispetto a questioni di merito e l'applicabilità delle regole sull'impugnazione del provvedimento della Corte di Appello
art. 646 cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire i limiti del controllo della Corte di Cassazione sulle decisioni in materia di riparazione, ribadendo che la Cassazione valuta la legittimità e la logicità della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito
art. 606 cod. proc. pen.
Richiami sulle limitazioni dei motivi di impugnazione in Cassazione: i motivi ammissibili sono quelli previsti dall'art.606 e la verifica resta circoscritta alla leggittimità del provvedimento impugnato
art. 43 cod. pen.
Definizione della colpa: la Corte osserva che la nozione di colpa ai fini dell'ostatività alla riparazione coincide con quella di cui all'art.43 c.p., e che la condotta caratterizzata da macroscopica negligenza o imprudenza può escludere il diritto all'indennizzo
artt. 1227 e 2056 cod. civ.
Richiamati per richiamare il principio di autoresponsabilità e il criterio risarcitorio generale, ossia che il diritto alla riparazione non esclude la valutazione della responsabilità dell'interessato
D.Lgs. 286/1998 (art. 12 e ss.)
Normativa penale-amministrativa in materia di immigrazione indicata nel capo di imputazione originario; la sentenza di Cassazione non entra nel merito della colpevolezza rispetto a tali norme ma le cita come contesto del procedimento di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve svolgere una valutazione autonoma e completa di tutti gli elementi probatori per verificare se la condotta dell'istante abbia concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la misura cautelare.
- L'assoluzione nel processo di merito non impedisce al giudice della riparazione di accertare la sussistenza di colpa grave; tuttavia il giudice della riparazione non può ignorare o contraddire senza motivazione adeguata fatti accertati nel merito che escludono la responsabilità penale, specie quando si tratti di scriminanti come lo stato di necessità o la costrizione.
- La mera affermazione generica di 'negligenza macroscopica' non è sufficiente: il giudice deve indicare concretamente in che cosa sia consistita la condotta colposa e perché, nonostante la costrizione denunciata, tale comportamento abbia creato una situazione prevedibile di intervento delle autorità.
- La valutazione della colpa ai fini della riparazione segue il parametro dell'id quod plerumque accidit (regole di comune esperienza); occorre verificare se la condotta dell'istante abbia ragionevolmente potuto ingenerare nell'autorità procedente la falsa apparenza di reato.
- Il ricorrente che invoca uno stato di necessità o costrizione deve vedere adeguatamente considerati gli elementi dei processi precedenti (interrogatori, dichiarazioni di terzi, comportamenti collaborativi), e la corte di riparazione deve motivare se e perché tali elementi non escludono la colpa grave.
- La Corte di Cassazione interviene per censurare vizi di motivazione e illogicità nel provvedimento di riparazione, annullando e rinviando quando la decisione del giudice di merito non dà conto in modo concreto e coerente delle ragioni per escludere quanto accertato nel processo penale.
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