Cassazione Penale, Ordinanza n. 08172/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per truffa aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproduceva in sostanza le censure già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua, anche mediante rinvio alla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo la difesa ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2, c.p., ma la Corte ha ritenuto corretta la sussistenza dell'aggravante e ha giudicato il diniego delle attenuanti generiche sorretto da motivazione non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello, e ha escluso che in sede di legittimità potesse procedersi a una nuova valutazione dell'attendibilità della persona offesa in assenza di manifeste contraddizioni. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato: l'aggravante contestata è stata ritenuta correttamente configurabile in base ai fatti accertati e il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato adeguatamente motivato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 2, c.p.
La circostanza aggravante è stata ritenuta correttamente configurata alla luce dei fatti accertati dai giudici di merito.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo perché fondato su una motivazione non illogica e su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, in particolare dell'attendibilità della persona offesa, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o illogicità evidenti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza individuare veri vizi di legittimità.
- La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e priva di manifeste aporie.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- La configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2, c.p. va verificata in base alla concreta ricostruzione fattuale effettuata nei gradi di merito, se logicamente motivata.
Come è indicizzato
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