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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15933/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 10/06/2021 che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata ex art. 307 c.p.p. dopo la perdita di efficacia della custodia cautelare. Gattuso deduceva che il quadro indiziario si era radicalmente attenuato (assoluzione definitiva dal reato di tentata estorsione, annullamento parziale della sentenza di appello in ordine al reato associativo e all'aggravante, lungo decorso del tempo, arresti domiciliari per motivi di salute senza divieti o segnalazioni, attività lavorativa, mancanza di elementi recenti a carico) e che il Tribunale non si era adeguatamente confrontato con questi elementi, avendo anzi riprodotto motivazioni di ordinanze precedenti e omesso di verificare la sussistenza attuale delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi (art. 275, comma 3, c.p.p.) può essere superata solo con prova di recesso dall'associazione o dell'esaurimento dell'attività associativa e che il decorso del tempo (il "tempo silente") non è, di per sé, idoneo a dimostrare l'irreversibile allontanamento dall'associazione. Il Tribunale, secondo la Corte, ha adeguatamente motivato la decisione, rilevando tra l'altro che il tempo trascorso era in gran parte intercorso in stato di detenzione fino all'applicazione dell'art. 307 c.p.p. e che la condanna di primo grado impediva al giudice della cautela una diversa investigazione del quadro indiziario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 307 cod. proc. pen.

    applicazione della misura dell'obbligo di dimora ex art. 307 c.p.p.

    Norma richiamata quale titolo giuridico della misura impugnata: la Corte riconosce la legittimità dell'applicazione dell'obbligo di dimora in ragione della perdita di efficacia della custodia cautelare e ne valuta la sussistenza alla luce del quadro indiziario

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi

    La Corte afferma che tale presunzione può essere superata solo con prova oggettiva del recesso dall'associazione o dell'esaurimento dell'attività associativa; il solo decorso del tempo non è sufficiente, se non supportato da elementi concreti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese processuali per la parte privata che propone il ricorso

    Fondamento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 7 legge 203/92 (o 203/91, come richiamato nel testo)

    aggravante richiamata rispetto ai reati contestati

    La norma relativa all'aggravante è parte del quadro di contestazione originaria; la Corte prende atto dell'annullamento parziale della sentenza di merito ma valuta che ciò non basti, senza prove di recesso o esaurimento dell'associazione, a far venire meno le esigenze cautelari

Massime di principio

  • Nel caso di accuse di tipo associativo, opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che può essere superata solo con prova concreta del recesso dall'associazione o dell'interruzione della sua attività; il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé decisivo.
  • L'onere di allegare e dimostrare elementi contrari alla presunzione grava sull'indagato: deve fornire elementi oggettivi e concreti (es. collaborazione, trasferimento, chiaro recesso) che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari.
  • Se gran parte del tempo è trascorsa in stato di detenzione, il decorso temporale perde rilevanza probatoria in ordine al venir meno del vincolo associativo.
  • Il giudice della cautela non è chiamato a riesaminare il quadro indiziario nel merito quando esiste una sentenza di condanna di primo grado; l'esistenza di una condanna limita la possibilità di rimettere in discussione gli elementi indiziari alla base della misura cautelare.
  • Le ordinanze che rigettano le istanze di revoca devono comunque confrontarsi esplicitamente con le censure difensive; la mera riproduzione testuale di precedenti motivazioni è valutabile ma la decisione deve risultare congrua e motivata.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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