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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46861/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 19/02/2024 con cui la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna emessa il 15/02/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno per il reato di cui all'art.646 c.p. Deduce la violazione dell'art.337 c.p. per mancanza di una valida querela e, in subordine, sostiene che non si debba procedere per intervenuta remissione di querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il 30/05/2024 la persona offesa, Tiziana Angione, ha rimesso la querela nei confronti del Di Costanzo e che, nella stessa data, il procuratore speciale dell'imputato ha accettato tale remissione. Poiché il reato di appropriazione indebita è procedibile a querela di parte, il reato è estinto per remissione della querela; non essendovi elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Conseguentemente è stata disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.340 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.646 cod. pen.

    Richiamata come norma che punisce l'appropriazione indebita; il giudice ha ritenuto che si tratti di reato procedibile a querela di parte e quindi estinguibile per remissione della querela.

  • art.337 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la validità della querela; la Corte non ha ritenuto decisiva questa censura alla luce della remissione valida intervenuta.

  • art.129 comma 2 cod. proc. pen.

    Valutata dal giudice di legittimità: non sussistendo elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi di questa norma, si è disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

  • art.340 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali a seguito dell'annullamento della sentenza per estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela di parte e la persona offesa rimette la querela, con accettazione della remissione da parte dell'imputato (o del suo procuratore), il reato si estingue.
  • L'accettazione della remissione da parte del rappresentante dell'imputato (es. procuratore speciale) è idonea a rendere efficace la remissione stessa.
  • La remissione della querela, anche se intervenuta dopo la pronuncia di merito, può determinare l'annullamento senza rinvio quando non vi sono elementi per un proscioglimento nel merito.
  • L'estinzione del reato non esclude che il giudice disponga l'addebito delle spese processuali all'imputato; l'estinzione non comporta automaticamente la non imputazione delle spese.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare: a) se il reato è procedibile a querela di parte o d'ufficio; b) la validità formale della remissione (data, sottoscrizione, eventuale rappresentanza); c) se l'accettazione è stata espressa e da soggetto legittimato.
  • Il difensore dovrebbe controllare i tempi e le modalità di intervento della remissione e valutare se esistano vizi formali o di legittimazione che possano renderla inefficace.

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