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Sentenza

Sentenza n. 8663/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del provvedimento DAGEP n.333/SAA7II-113839 (333D Servizio Sovraintendenti Ass.Ag. Prot.:0042334 del 25/06/2025) notificato il 03.07.2025 con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Dir. Centr. per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha opposto diniego all’istanza presentata dal Avv. GIACOMO DI CANDIA ricorrente (già collocato in posizione di fuori ruolo presso “Frontex” per il periodo dal 16.06.2020 al 15.06.2025) del 03.03.2025 al fine di chiedere la concessione della proroga del collocamento in posizione fuori ruolo presso l’Agenzia Europea delle Frontiere e della Guardia Costiera (FRONTEX) dal 16.06.2025 sino al 15.06.2030.

Giustizia amministrativa202508212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego, limitatamente al periodo successivo al 15 giugno 2026, dell’istanza di proroga del collocamento fuori ruolo presso Frontex sino al 15 giugno 2030

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già collocato fuori ruolo dal 2020 presso istituzioni e organizzazioni europee e, da ultimo, presso Frontex, aveva chiesto la proroga del collocamento fuori ruolo per il periodo dal 16 giugno 2025 al 15 giugno 2030, in ragione del rinnovo del rapporto con l’Agenzia. Il Ministero dell’Interno aveva accolto la richiesta soltanto per un periodo limitato, negando l’ulteriore proroga sulla base dell’avvio di interventi diretti al graduale recupero delle risorse impiegate presso altri enti e amministrazioni, delle esigenze di servizio e della carenza organica. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento, sostenendo che la motivazione fosse generica e apparente, non individuasse le concrete esigenze organizzative e l’interesse pubblico perseguito, non valutasse la sua specifica posizione e non spiegasse la ragione della concessione della proroga per il solo periodo limitato. L’amministrazione ha sostenuto l’ampia discrezionalità della decisione, la natura temporanea del fuori ruolo e l’esistenza di un limite massimo di sei anni continuativi, applicato al personale interessato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto l’estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendo che il loro coinvolgimento serva soltanto a verificare il rispetto del contingente complessivo previsto dalla legge qualora l’istanza sia favorevolmente esitata, senza attribuire loro una valutazione discrezionale sulla decisione finale. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il collocamento fuori ruolo, disciplinato dall’art. 58 d.P.R. n. 3/1957, è espressione di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione e non costituisce un diritto del dipendente; l’amministrazione può anche individuare un limite temporale ragionevole. Tuttavia, in assenza di una disposizione legislativa o regolamentare, o di un atto amministrativo generale adeguatamente istruito e pubblicizzato, che stabilisca un limite massimo inderogabile, il Ministero non poteva applicare automaticamente e indistintamente il limite dei sei anni come regola generale. La durata del fuori ruolo poteva costituire soltanto uno dei criteri di valutazione, da ponderare con la specifica posizione del dipendente, gli incarichi svolti e da svolgere, la concreta utilità del rientro, le esigenze dell’amministrazione, il ruolo ricoperto e l’interesse pubblico. Il provvedimento impugnato non conteneva tale valutazione individualizzata e si fondava su una motivazione stringata, generica e non sorretta da adeguata istruttoria. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con obbligo dell’amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 58 d.P.R. 3/1957

    Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell’amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell’amministrazione stessa.

    Il collocamento fuori ruolo è un istituto modificativo del rapporto di pubblico impiego, fondato sulla destinazione del dipendente presso altra amministrazione o ente per lo svolgimento di funzioni attinenti agli interessi dell’amministrazione di appartenenza; la relativa decisione è discrezionale e non costituisce un diritto del dipendente.

  • art. 1 l. 1114/1962

    Indicato quale base normativa del collocamento fuori ruolo del dipendente presso Frontex.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; il giudice lo considera unitamente ai principi di buon andamento, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del diniego; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché generica e priva della valutazione individualizzata della posizione del dipendente.

  • art. 1, comma 68, l. 190/2012

    Richiamato quale esempio di disciplina legislativa che, in casi specifici, prevede un limite temporale alla permanenza fuori ruolo.

  • art. 168 d.P.R. 18/1967

    Richiamato come disciplina contenente un limite temporale utilizzabile quale parametro di ragionevolezza, ma non come base per introdurre automaticamente un limite generale applicabile al personale della Polizia di Stato.

  • decreto interministeriale n. 104/2016

    Richiamato, insieme all’art. 168 d.P.R. n. 18/1967, quale riferimento per individuare in astratto un periodo di sei anni come durata ragionevole, senza trasformarlo in limite inderogabile privo di atto generale.

Massime di principio

  • Il collocamento fuori ruolo del dipendente pubblico è espressione di discrezionalità datoriale e non costituisce un diritto soggettivo alla concessione o alla proroga; il diniego è tuttavia sottoposto al controllo giurisdizionale sul corretto esercizio della discrezionalità.
  • L’amministrazione può assumere la durata del periodo già trascorso fuori ruolo come criterio generale di valutazione e può ritenere ragionevole un limite temporale, ma non può trasformare tale criterio in un limite massimo inderogabile applicato automaticamente e indistintamente in assenza di una specifica fonte legislativa, regolamentare o di un atto amministrativo generale adeguatamente istruito e pubblicizzato.
  • Quando manca una disciplina generale che stabilisca un limite massimo alla permanenza fuori ruolo, ogni istanza di proroga deve essere esaminata considerando la posizione concreta del dipendente, gli incarichi svolti e da svolgere, la loro attinenza agli interessi dell’amministrazione, le esigenze organizzative, l’utilità del rientro e ogni altro elemento rilevante.
  • Un diniego di proroga del fuori ruolo è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria se si limita a richiamare genericamente carenze organiche ed esigenze di servizio senza indicare le concrete ragioni del rientro, senza ponderare gli interessi coinvolti e senza spiegare la diversa durata eventualmente concessa.
  • Il coinvolgimento nel procedimento di amministrazioni chiamate soltanto a verificare il rispetto di un contingente numerico non attribuisce loro legittimazione passiva rispetto alla decisione negativa dell’amministrazione competente, quando tale decisione rende inutile ogni ulteriore valutazione delle amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicità

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