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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11842/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. in data 9/10/2023 per i reati di tentata estorsione aggravata, rapina aggravata, detenzione illegale di armi e lesioni personali aggravate (con aggravante ex art. 416-bis.1). La difesa ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi (art. 273 c.p.p.), alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e dei files audio, all'omessa valutazione autonoma del G.i.p. da parte del Tribunale del riesame, all'erronea applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) e alla carenza della motivazione circa l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.). La difesa ha inoltre censurato la mancata verbalizzazione fonografica di alcune dichiarazioni delle persone offese e ha prospettato una diversa ricostruzione fattuale (conflitto familiare/ereditarie) quale alternativa alla lettura indiziaria fornita dal giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente esaminato e motivato le questioni sollevate, senza limitarsi ad accogliere passivamente le argomentazioni del G.i.p.; ha chiarito che l'omessa registrazione fonografica delle dichiarazioni delle persone offese non comporta automaticamente inutilizzabilità (salvo specifiche norme che prevedono sanzioni per minori o soggetti vulnerabili), che il Pubblico Ministero non è obbligato a trasmettere tutti i supporti informatici o i decreti autorizzativi delle intercettazioni al Tribunale del riesame se i risultati sono riportati negli atti e che, a ogni modo, era onere della difesa chiedere l'acquisizione degli atti/documenti mancanti. La Corte ha inoltre confermato la corretta applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" come elemento oggettivo desumibile dalle modalità della condotta e non escluso dalla qualità delle vittime, e ha ritenuto adeguata la valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (con richiamo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.). Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese; la Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario. Si segnala che, nel corso del procedimento, il G.i.p. ha successivamente dichiarato la perdita di efficacia della misura rispetto al capo D) (lesioni aggravate), ma ciò non ha mutato l'esito del ricorso in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato e motivato la presenza di gravi indizi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato sufficientemente la persistenza delle esigenze cautelari e l'inidoneità di misure meno afflittive.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Stabilisce gli atti che devono essere trasmessi al Tribunale del riesame; la Corte ha precisato che la perdita di efficacia della misura consegue solo se il P.M. non trasmette atti che erano stati effettivamente sottoposti al G.i.p. con la richiesta di misura.

  • art. 134 cod. proc. pen.

    Prescrive formalità nella verbalizzazione delle assunzioni di informazioni; la Corte ha affermato che l'omessa riproduzione fonografica non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni, salvo casi speciali.

  • art. 357 cod. proc. pen.

    commi 2 e 3-bis (richiamati)

    Norme sull'attività della polizia giudiziaria; la Corte ha ricordato che l'inosservanza di modalità di documentazione non è automaticamente sanzionata con inutilizzabilità, eccetto quanto previsto dall'art. 357, comma 3-ter.

  • art. 357 cod. proc. pen. (comm. 3-ter)

    Prevede l'inutilizzabilità delle informazioni assunte senza riproduzione audiovisiva nel caso di persone vulnerabili/minori; la Corte ha distinto questo caso, per cui la sanzione esiste solo in ipotesi tassative.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Fissa la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che grava sulla difesa l'onere di allegare elementi contrari capaci di superare tale presunzione.

  • art. 416-bis cod. pen. (e art. 416-bis.1 citato)

    Aggravante di tipo mafioso: la Corte ha confermato che va valutata sulla base delle modalità oggettive della condotta e della capacità intimidatoria evocata, non in base alla qualità soggettiva della vittima.

  • art. 266, 271, 309 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che il P.M. abbia discrezionalità nella selezione del materiale trasmesso e che la mancata allegazione dei supporti non impedisca l'utilizzo se i contenuti risultano dagli atti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto al dovere di motivazione; la Corte ha affermato che la censura deve dimostrare manifesta illogicità o violazione di norme, non una mera diversa rilettura dei fatti.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Relativa ai vizi di motivazione e alle formalità del provvedimento; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da giustificare annullamento.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    comma 2, lett. a) (menzionato)

    Riguarda tipi di delitti per i quali sono previste particolari cautele; la Corte ha preso atto delle richiamate norme nel contesto della valutazione delle formalità delle assunzioni di informazioni.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è strada per rivedere liberamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La mancata riproduzione fonografica o audiovisiva delle dichiarazioni non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle stesse, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge (es. minori o soggetti vulnerabili): occorre verificare caso per caso.
  • Il Pubblico Ministero ha discrezionalità nella scelta del materiale da trasmettere al G.i.p. nella richiesta di misura cautelare; la difesa deve tempestivamente chiedere l'acquisizione di decreti o supporti mancanti al fine di poterne dedurre l'inutilizzabilità.
  • Per contestare l'assenza di autonoma valutazione del giudice bisogna indicare con precisione in quale punto e in che modo l'omissione abbia inciso sul risultato decisorio, allegando documenti comparativi (richiesta P.M., ordinanza genetica, ecc.).
  • L'aggravante di "metodo mafioso" si valuta sull'oggettività delle modalità della condotta e della sua capacità intimidatoria: la qualità della vittima (anche se pregiudicata) non esclude automaticamente l'aggravante.
  • In tema di esigenze cautelari, vige una presunzione di sussistenza che la difesa può superare solo con elementi concreti che dimostrino la mancanza di attualità o concretezza delle esigenze stesse; il mero decorso del tempo o argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • Se la difesa ritiene che atti rilevanti non siano stati posti dal P.M. all'esame del G.i.p., è necessario sollecitare l'acquisizione d'ufficio al Tribunale del riesame o chiedere direttamente i documenti al P.M.; l'omissione difensiva può precludere l'appello.

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