Sentenza n. 1411/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari a) Della pagella scolastica - modello SS-QP, relativa all’anno scolastico 2025/2026 - posizione scolastica dello studente classe 5 B - indirizzo elettronica - corso serale - a firma del Dirigente Scolastico dell’8 giugno 2026 e pubblicata sul portale ARGO didUP Famiglia, il successivo 10 giugno 2026, con la quale il ricorrente non è stato ammesso allo scrutinio; in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra, nonché della pagella scolastica - modello SS-QP, relativa all’anno scolastico 2025/2026 - posizione scolastica dello studente classe 5 B - indirizzo elettronica - corso serale - a firma del Dirigente Scolastico del 13 giugno 2026 e pubblicata sul portale ARGO didUP Famiglia, il successivo 15 giugno 2026; e per la declaratoria del diritto del ricorrente a sostenere l’esame di Stato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: pagella scolastica che aveva dichiarato lo studente non ammesso allo scrutinio, nella versione originaria e in quella rettificata dal consiglio di classe
Esito
Favorevole al ricorrente (studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la pagella relativa all'anno scolastico 2025/2026, con la quale era stato dichiarato non ammesso allo scrutinio per il superamento del numero massimo di assenze, chiedendo anche la declaratoria del diritto a sostenere l'esame di Stato. Dalla stessa pagella dell'8 giugno 2026, pubblicata il 10 giugno, risultava tuttavia una votazione media di 7,6 e il positivo superamento dello scrutinio, in contraddizione con la dichiarazione di non ammissione. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno asseritamente subito nel periodo compreso tra la pubblicazione della pagella e l'ammissione cautelare all'esame. La censura principale riguardava quindi l'illegittimità della valutazione scolastica per contraddittorietà interna e per erronea applicazione della disciplina sulla frequenza minima annuale. L'art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009 richiede, in via generale, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ma consente motivate deroghe quando non sia pregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il ricorrente sosteneva che, essendo stata effettuata una valutazione positiva con media del 7,6, il superamento del limite di assenze non aveva impedito la valutazione del profitto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo palesemente fondata la domanda di annullamento. Ha rilevato la contraddittorietà della pagella, poiché da un lato attestava il positivo esito dello scrutinio e una media di 7,6, dall'altro dichiarava lo studente non ammesso allo scrutinio per il superamento del limite di assenze. Il giudice ha inoltre osservato che la disciplina consente deroghe motivate al limite di frequenza quando sia comunque possibile valutare gli apprendimenti e che, nel caso concreto, l'esito positivo dello scrutinio dimostrava che l'assenza non aveva impedito tale valutazione. Sono stati pertanto annullati sia l'atto originario sia quello rettificato dal consiglio di classe e riconosciuto il diritto dello studente a sostenere l'esame di Stato, già sostenuto e superato in esecuzione del decreto cautelare. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il provvedimento impugnato non aveva determinato un danno risarcibile: grazie alla tempestiva misura cautelare, lo studente era stato ammesso all'esame e lo aveva superato. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare, quando ne ricorrano i presupposti e le parti siano state avvisate.
art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009
Prevede, ai fini della validità dell'anno scolastico, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, consentendo motivate deroghe quando esse non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti.
Massime di principio
- Il superamento del limite ordinario di frequenza minima annuale non determina automaticamente l'impossibilità di valutare lo studente quando la disciplina applicabile consenta motivate deroghe e, in concreto, risulti comunque possibile procedere alla valutazione degli apprendimenti.
- È illegittimo l'atto scolastico che, in modo contraddittorio, attesti il positivo esito dello scrutinio e una valutazione media favorevole, ma contestualmente dichiari lo studente non ammesso allo scrutinio per il superamento del limite di assenze.
- La concreta effettuazione di uno scrutinio con esito positivo e valutazione del profitto dimostra che il superamento del limite di assenze non ha necessariamente pregiudicato la possibilità di valutare gli apprendimenti, dovendo l'amministrazione motivare specificamente l'eventuale esclusione.
- Non sussiste un danno risarcibile quando l'illegittimo provvedimento scolastico sia stato tempestivamente neutralizzato in sede cautelare e lo studente sia stato ammesso e abbia superato l'esame di Stato, senza conseguenze pregiudizievoli residue.
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