Cassazione Penale, Ordinanza n. 21069/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità, rilevando la genericità dei motivi. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, ritenendo che l'inammissibilità fosse stata cagionata per colpa e che tale colpa fosse di rilevante entità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso censurava, in modo del tutto generico, asseriti vizi della motivazione relativi al trattamento sanzionatorio. Dalla motivazione emerge che non venivano dedotte specifiche violazioni di legge o puntuali carenze argomentative, ma solo contestazioni apodittiche sulla pena concordata.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
norma richiamata quale base del concordato in appello sulla pena, già accolto dalla sentenza impugnata
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità totale del ricorso impone la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria presuppone che la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello deve contenere censure specifiche e non può risolversi in doglianze meramente generiche sul trattamento sanzionatorio.
- La genericità assoluta dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando il vizio emerge ictu oculi dal contenuto dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità totale comporta la condanna alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
- La valutazione sulla sanzione pecuniaria deve tener conto della colpa nella proposizione dell'impugnazione e della sua entità.
Come è indicizzato
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