Cassazione Penale, Ordinanza n. 29275/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva assolto dal reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. Con un unico motivo ha dedotto che i giudici di merito avrebbero erroneamente negato la declaratoria di non doversi procedere per remissione tacita della querela: la persona offesa, citata come testimone con avviso che la mancata comparizione sarebbe stata intesa come remissione tacita ai sensi dell'art. 152 c.p., non si era presentata all'udienza del 16.6.2023. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'appello avesse male valutato la ragione dell'assenza, richiamando l'acquisizione non di sommarie informazioni testimoniali, bensì del verbale di interrogatorio ex art. 513, comma 1, c.p.p., peraltro non utilizzabile nei suoi confronti. In memoria ha anche contestato l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e ribadito le doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto decisivo che la persona offesa fosse, nello stesso procedimento, anche imputata per reati commessi in danno reciproco con il ricorrente; perciò la sua posizione non era assimilabile a quella di un testimone. In quanto coimputato, essa poteva legittimamente astenersi dal rendere dichiarazioni dibattimentali, sicché la mancata comparizione non poteva essere interpretata in modo univoco come disinteresse al processo e, quindi, come remissione tacita della querela. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 615-bis c.p.
individua il reato per cui il ricorrente era stato assolto in appello; la decisione di legittimità non interviene sul merito della responsabilità, ma sul dedotto effetto estintivo della querela.
art. 152 c.p.
la remissione tacita della querela prevista dalla disciplina speciale non può essere applicata in modo automatico al querelante che sia anche imputato/coimputato nel medesimo procedimento.
d.lgs. 150 del 2022
richiamato come fonte della modifica dell'art. 152 c.p. che il ricorrente assumeva applicabile al caso.
art. 513, comma 1, c.p.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere che nel procedimento era stato acquisito il verbale di interrogatorio e non sommarie informazioni testimoniali; la Corte reputa non decisiva tale circostanza.
Massime di principio
- La remissione tacita della querela collegata alla mancata comparizione del querelante presuppone una posizione assimilabile a quella del testimone, cioè di soggetto tenuto a comparire e a rendere dichiarazioni dibattimentali.
- Non è consentito estendere la disciplina della remissione tacita al querelante che sia anche coimputato nel medesimo procedimento, perché la sua assenza può dipendere da una scelta difensiva o da una strategia processuale, e non esprime in modo univoco disinteresse all'esito del processo.
- Quando la persona offesa riveste anche la qualità di imputato per fatti connessi o reciproci, la mancata presentazione all'udienza non può essere automaticamente valorizzata come remissione tacita della querela.
- Un motivo di ricorso che presupponga l'equiparazione tra querelante-testimone e querelante-coimputato è manifestamente infondato se trascura la diversa posizione processuale del soggetto e la sua facoltà di non rendere dichiarazioni autoincriminanti.
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