Cassazione Penale, Sentenza n. 14695/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di confisca emesso dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello relativo a un immobile in Bari e ai beni ivi contenuti. Hanno dedotto che l'immobile e i beni deriverebbero da redditi leciti e non da proventi illeciti, rilevando: la presunta illegittima valutazione della sproporzione tra redditi leciti e acquisti (con riferimento anche ad acquisti anteriori del 1997 e 2003); la mancata istruttoria e approfondimento sulle condizioni patrimoniali del nucleo familiare nel decennio precedente gli acquisti; la simulazione parziale degli atti di compravendita/donazione fra familiari; l'errata ripartizione dell'onere della prova e la mancanza di motivazione specifica della Corte territoriale, in particolare circa la confisca dei beni mobili contenuti nell'abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'immobile, confermando quindi la legittimità della confisca del bene immobile in quanto la motivazione di merito (sproporzione dei redditi, periodo di massima espansione criminale del proposto, uso dell'immobile come fonte per l'acquisto successivo) non è risultata illogica e pertanto non sindacabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il motivo relativo alla confisca dei beni mobili contenuti nell'abitazione, rilevando una totale mancanza di motivazione sul punto nel decreto della Corte territoriale; per tale motivo ha annullato il provvedimento limitatamente a quei beni e ha rinviato alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio relativo ai mobili.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)
Uso della disciplina della prevenzione patrimoniale per qualificare la pericolosità sociale e come base normativa per la misura ablativa; il giudice territoriale ha ritenuto applicabile la normativa di prevenzione in ragione delle risultanze penali e dei carichi pendenti del proposto
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova per omissione non è normalmente sindacabile in Cassazione nel processo di prevenzione, salvo che il travisamento abbia riguardato plurime circostanze decisive o abbia dato luogo a motivazione apparente o inesistente; ciò delimita la possibilità di impugnazione in sede di legittimità
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammissibile principalmente per violazioni di legge: l'impugnante deve concentrare i motivi su profili di diritto e non solo sul merito della valutazione probatoria, salvo casi eccezionali di motivazione apparente o inesistente.
- La confisca di beni immobili può essere confermata in sede di legittimità se la Corte territoriale ha fornito una motivazione coerente che dimostri sproporzione tra redditi leciti e acquisizioni e indizi di reinvestimento di proventi illeciti; valutazioni prospettiche e contestuali (es. condanne, periodo di attività criminosa, comodato d'uso) hanno rilevanza probatoria in sede di merito e sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione.
- La mancanza totale di motivazione su un punto specifico (es. estensione della confisca ai beni mobili) costituisce vizio di legge rilevabile e comporta annullamento e rinvio: la Corte di merito deve esprimersi esaurientemente su ogni censura rilevante sollevata dalle parti.
- Chi contesta la provenienza dei fondi deve proporre elementi documentali e argomentazioni specifiche e circostanziate per confutare la ricostruzione della Corte: deduzioni generiche o reiterative sul punto sono più facilmente respinte.
- Nei giudizi di prevenzione l'analisi della "sproporzione" richiede che il giudice compari analiticamente le entrate lecite del nucleo familiare con gli investimenti e acquisizioni; l'assenza di tracciabilità formale di operazioni antiche non esclude in assoluto l'accertamento della loro illiceità quando sussistono altri indici fattuali.
- Se si impugna una misura ablativa, è strategico contestare con precisione tutti gli elementi che il giudice ha ritenuto decisivi (tempi degli acquisti, modalità di finanziamento, rapporti familiari e donazioni) e ottenere che la Corte di appello dia risposta motivata a ciascuna censura, pena l'annullamento parziale per omessa motivazione.
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