Cassazione Penale, Sentenza n. 46198/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 28/04/2022 (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 09/07/2021, con condanna a 11 anni). La ricorrente deduce cinque motivi: 1) errore di fatto per omessa considerazione delle conclusioni difensive e per errata valutazione della prova, con mancata individuazione degli elementi concreti che dimostrerebbero la sua partecipazione all'associazione e il concorso nel reato di detenzione a fini di spaccio; 2) omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine all'aggravante ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (disponibilità di armi) — contestando la mancata prova della consapevolezza circa la disponibilità di armi; 3) omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine all'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990 (numero di dieci o più partecipanti) — deducendo che non poteva essere ritenuta dato che alcuni coimputati erano stati assolti; 4) omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine all'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (ingente quantità) — contestando la mancanza di elementi idonei a stabilire il superamento della soglia ponderale minima; 5) errore di fatto nella determinazione della pena e mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, con censura del mancato apprezzamento del principio di lealtà processuale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: ha rilevato che il sindacato entro il ricorso straordinario per errore di fatto può svolgersi con procedura sommaria e senza il contraddittorio quando l'inammissibilità è evidente (ex art. 625-bis). Per ciascun motivo la Corte ha motivato il rigetto: il primo motivo è infondato perché le sentenze di merito e di legittimità avevano già argomentato la valutazione delle prove e indicato le condotte emergenti dalle intercettazioni; il secondo è infondato in quanto la Corte d'appello aveva spiegato (richiamando una conversazione intercettata del 3/12/2011) le ragioni per ritenere la disponibilità di armi; il terzo non è affrontato perché non risultava proposto nel ricorso per cassazione; il quarto è infondato perché la Corte ha ricavato l'ingente quantità dalla reiterazione, continuità e quotidianità dell'attività di spaccio e dalla entità dei debiti per l'acquisto; il quinto è infondato perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il giudizio sulla prevalenza delle aggravanti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto con procedura sommaria; quando l'inammissibilità è evidente, il sindacato può essere compiuto senza formalità e senza il pieno contraddittorio, per evitare attività giurisdizionale inutile.
d.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 4
Aggravante relativa alla disponibilità di armi: la Corte ha ritenuto che la prova può emergere anche da conversazioni intercettate che dimostrino conoscenza o partecipazione agli scambi relativi alle armi, ritenendo congrua l'interpretazione della Corte d'appello.
d.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 3
Aggravante collegata al numero di partecipanti (dieci o più): la Corte non ha esaminato la questione perché il motivo non risultava proposto nei gradi precedenti di impugnazione; l'accertamento richiede che la questione sia puntualmente dedotta e trattata nei gradi processuali.
d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 2
Aggravante per ingente quantità: la Corte ha ritenuto che l'elemento possa essere desunto non solo da un dato ponderale isolato ma anche da indici probatori quali reiterazione, continuità dell'attività, quotidianità dei rifornimenti e rilevanti impegni debitori.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Norma-cornice sui delitti di sostanze stupefacenti (detenzione e cessione): la partecipazione e il ruolo possono essere desunti dalla valutazione complessiva delle intercettazioni e delle condotte ripetute.
art. 110 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha richiamato la necessità di individuare contributi concreti alla realizzazione del reato per affermare il concorso, e ha ritenuto che le conversazioni intercettate fornivano elementi sul ruolo attivo della ricorrente.
art. 127 cod. proc. pen.
Riferito al rito camerale: la Corte ha precisato che, per le istanze di cui all'art. 625-bis, non è necessario seguire le formalità del rito camerale previste dall'art. 127 quando l'inammissibilità è manifestamente evidente.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis può essere dichiarato inammissibile senza il pieno contraddittorio se le doglianze risultano manifestamente infondate; pertanto molte questioni già esaminate e motivate nei precedenti gradi difficilmente vengono riaperte con successo.
- Per contestare efficacemente valutazioni probatorie occorre indicare con precisione gli errori logici o le omissioni specifiche e dove sono state prospettate nei gradi precedenti; mere affermazioni generiche di omissione non sono sufficienti.
- Le aggravanti legate a disponibilità di armi e a ingente quantità possono essere provate anche indiziariamente attraverso intercettazioni, continuità dell'attività, modalità organizzative e rilevanti impegni economici, non solo tramite misurazioni ponderali isolate.
- Se una questione non è stata sollevata o dedotta nei precedenti rimedi (es. ricorso per cassazione), il giudice del ricorso straordinario può ritenere non proponibile l'esame di quella questione.
- Nelle doglianze sulla determinazione della pena è necessario dimostrare concretamente l'errore di valutazione o la mancata applicazione di criteri valutativi; la mera richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche senza argomentazione specifica è generalmente inefficace.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46172/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46173/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46175/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46176/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46177/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46178/2023 del 16/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →