Cassazione Civile, Ordinanza n. 05418/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia trae origine da un incidente occorso nel 1991 a un alunno durante il rientro da una gita scolastica. Dopo un precedente giudizio di legittimità che aveva cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa per una nuova liquidazione dei danni, il giudizio di rinvio veniva riassunto dal danneggiato. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva quantificato il risarcimento sulla base di somme già versate dal Ministero, ma il ricorrente principale censurava tale nuova liquidazione per errori di calcolo e per omessa considerazione di alcune poste. In particolare deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sul risarcimento del danno, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato i propri conteggi su una somma errata, anziché su quanto effettivamente già corrisposto; 2) ulteriore errore di calcolo per mancata devalutazione e rivalutazione con interessi della somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, non sommata correttamente al danno non patrimoniale; 3) violazione delle norme sul risarcimento e dell'art. 132 c.p.c. per mancato riconoscimento della personalizzazione massima del danno biologico temporaneo, liquidato con valori minimi tabellari e senza chiara esplicitazione della percentuale di personalizzazione; 4) omessa pronuncia sulla liquidazione delle anticipazioni per il contributo unificato nei giudizi di legittimità e di rinvio. Il Ministero proponeva ricorso incidentale, ma notificato tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 370 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo fondati gli errori di calcolo denunciati e l'insanabile contraddizione interna della motivazione d'appello in ordine alla personalizzazione del danno. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato improcedibile per tardività della notificazione rispetto al termine di cui all'art. 370 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali in materia di liquidazione del danno.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 1223 c.c.
È richiamato come norma sulla risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante, quale parametro della corretta liquidazione.
art. 1226 c.c.
È richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno.
art. 2056 c.c.
È richiamato come norma di raccordo per la liquidazione del danno da fatto illecito secondo i criteri delle obbligazioni risarcitorie.
art. 2059 c.c.
È richiamato per la liquidazione del danno non patrimoniale.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per denunciare la carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per l'omessa pronuncia sulla domanda relativa alle anticipazioni del contributo unificato.
art. 370, comma 1, c.p.c.
È applicato per dichiarare tardivo e quindi improcedibile il ricorso incidentale notificato oltre il termine di venti giorni.
art. 384, comma 2, c.p.c.
È richiamato quale base del rinvio al giudice di merito per ulteriori accertamenti in fatto dopo la cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È menzionato solo quanto al termine per il deposito della motivazione.
art. 369 c.p.c.
È menzionato indirettamente nel riferimento al termine di deposito del ricorso principale, utile al calcolo della tardività del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Quando la liquidazione del danno è fondata su un dato contabile errato rispetto alle somme effettivamente già versate, la sentenza è censurabile per errore di calcolo e per omesso esame del fatto decisivo rappresentato dal corretto ammontare dei pagamenti eseguiti.
- In presenza di pluralità di poste risarcitorie, il giudice deve sommarle correttamente prima di procedere a detrazione di quanto già corrisposto e al successivo calcolo di rivalutazione e interessi; l'omissione di una posta altera l'intera operazione di quantificazione.
- La liquidazione del danno non patrimoniale mediante tabelle richiede una motivazione chiara sulla misura della personalizzazione applicata e sulla ragione dell'eventuale differenziazione tra le varie componenti del pregiudizio; una motivazione internamente contraddittoria o non esplicita è cassabile.
- Nel giudizio di legittimità il giudice ordinario può attestare soltanto la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, non dovendo pronunciarsi oltre tale verifica.
- Il ricorso incidentale deve essere notificato nel rispetto del termine di cui all'art. 370 c.p.c.; la sua proposizione tardiva ne determina l'improcedibilità.
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