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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35860/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Taormina impugnava la conferma della condanna per violazione dei sigilli (art. 349 c.p.), lamentando: 1) errata valutazione della responsabilità, poiché non era l'unico abitante dell'immobile e non sarebbe stato provato l'elemento soggettivo, sicché al massimo si configurerebbe una trascuratezza nella vigilanza; 2) eccessività della pena, chiedendo una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto congrua e razionale la valutazione delle sentenze di merito, che hanno accertato la prosecuzione dei lavori dopo il sequestro e la presenza del ricorrente in qualità di custode e come diretto responsabile delle operazioni, mentre la moglie (Maria Billitteri) è stata assolta. Quanto alla pena, erano state riconosciute le attenuanti generiche (riduzione di un terzo sulla pena base di 6 mesi e 300 euro), con conseguente applicazione di 4 mesi di reclusione (sospesa condizionalmente) e 200 euro di multa; la Corte ha ritenuto il trattamento sanzionatorio non eccessivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen.

    Rilevata l'integrazione del reato per la prosecuzione o ripresa di lavori su un manufatto sottoposto a sequestro: il ruolo di custode e la direzione delle maestranze sono stati ritenuti elementi idonei a dimostrare l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha applicato le attenuanti generiche nella misura di un terzo, riducendo la pena base; la decisione conferma che la valutazione del giudice del merito sulla misura delle attenuanti è sindacabile in cassazione solo se irrazionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento; la norma è stata richiamata per imporre l'onere delle spese all'attore del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13-06-2000

    Richiamata in relazione al principio che consente al giudice di legittimità di quantificare, in via equitativa e compatibilmente con i principi costituzionali, somme da versare alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile ma non presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5465/2020 e Sez. 6, n. 47204/2015)

    Richiamati i principi secondo cui la Corte di cassazione non può rivedere la valutazione del merito dei fatti salvo vizi di illogicità o irrazionalità: le valutazioni probatorie congruenti e coerenti sono inderogabili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il ruolo di 'custode' di un bene sottoposto a sequestro comporta specifiche responsabilità: se il custode dirige o autorizza lavori dopo l'apposizione dei sigilli, questo può integrare il reato di violazione dei sigilli ex art. 349 c.p.
  • La cassazione non è sede per una rilettura ex novo delle prove: le valutazioni del giudice di merito, se razionali e coerenti con gli elementi probatori, vincolano la Corte di legittimità e rendono inammissibili censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti.
  • Le doglianze generiche sulla quantificazione della pena hanno scarse possibilità di accoglimento se il giudice ha motivato l'applicazione delle attenuanti e la pena risultante è prossima o al minimo edittale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a versamenti equitativi (es. Cassa delle ammende) e al rimborso delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • L'assoluzione di coimputati non esclude per sé la responsabilità dell'altro: la valutazione è individuale e basata sulle prove relative al comportamento di ciascun soggetto.

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