Sentenza del 29/09/2020 n. 4336 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 180/2020 IVA - DETRAZIONE - Regime agevolato per le società sportive dilettantistiche - Presupposti - Sponsorizzazione e pubblicità - Distinzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo al 2014: l'Ufficio aveva ritenuto che le operazioni fatturate dall'Associazione alla società Xxxxx s.r.l. dovessero essere qualificate come sponsorizzazioni piuttosto che come semplice pubblicità, con conseguente diverso trattamento forfettario dell'IVA (diverse percentuali di detrazione/versamento previste per sponsorizzazione vs pubblicità). L'Amministrazione ha fondato il proprio accertamento sulla configurazione di un rapporto non occasionale e sull'ammontare complessivo corrisposto (€48.000), richiamando anche un verbale SIAE. L'Associazione contestava la qualificazione giuridica (il contratto era definito “pubblicità”) e l'omessa produzione dei documenti su cui l'accertamento si basava.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto infondato l'appello dell'Agenzia e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole all'Associazione. Il Collegio ha ritenuto che: a) non sussistono elementi probatori sufficienti a ritenere che si trattasse di sponsorizzazione anziché pubblicità; b) la mera previsione contrattuale di esposizione di cartellonistica per l'intera stagione non esclude l'occasionalità (che può sussistere anche per rapporti protratti ma limitati nel tempo); c) l'importo corrisposto (€48.000) rientra nei limiti indicati dalla circolare ministeriale n.21/E/2013 (fino a €200.000), e non prova di per sé la natura di sponsorizzazione; d) la motivazione per relationem al verbale SIAE era insufficiente perché non conteneva un specifico addebito; e) il D.L. 175/2014 ha poi unificato il trattamento forfettario al 50% per pubblicità e sponsorizzazioni (senza effetto retroattivo), mostrando la tendenza legislativa a superare la distinzione. L'appello è quindi rigettato e le spese compensate.
Norme richiamate
Legge 398/1991
Regime agevolato per le società sportive dilettantistiche invocato dall'Associazione quale quadro generale per il trattamento IVA delle operazioni; la controversia riguarda l'applicazione corretta di tale regime in relazione alla qualifica delle operazioni (pubblicità vs sponsorizzazione).
D.P.R. 633/1972, art. 74 comma 6
art. 74, comma 6 DPR 633/72
Stabilisce per le prestazioni di sponsorizzazione una detrazione forfettizzata pari al 10% dell'IVA dovuta e per le spese di pubblicità una detrazione al 50%. La differenza percentuale è il parametro fiscale centrale della controversia.
Circolare Ministeriale n. 21/E del 22.4.2013
Fissa un parametro di riferimento (segnalato nel provvedimento) sull'ammontare massimo rilevante (€200.000) che può essere considerato nella valutazione della qualificazione delle operazioni; nel caso concreto l'importo complessivo (€48.000) era ben al di sotto di tale soglia.
Cassazione civile, ord. n. 25021/2018
Giurisprudenza di legittimità richiamata per distinguere sponsorizzazione (spese correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa) da pubblicità/propaganda (iniziative dirette alla pubblicizzazione di prodotti, marchi o servizi). Il Collegio applica questo criterio sostanziale per l'analisi.
Cassazione n. 428/1996
Precedente che l'Amministrazione richiamava per sostenere che la non occasionalità del rapporto sia criterio distintivo della sponsorizzazione; la CTR ha però ritenuto che tale criterio, da solo, non sia decisivo.
D.L. 175/2014 (c.d. 'Salva Italia')
Ha unificato l'IVA forfettaria al 50% per pubblicità e sponsorizzazioni (senza efficacia retroattiva). Il Collegio lo cita per evidenziare la volontà legislativa di superare la precedente dicotomia e il carattere interpretativo della questione.
Verbale SIAE di Napoli (17.9.2014)
Atto richiamato dall'Ufficio per relationem nell'avviso di accertamento; la CTR ha ritenuto che il richiamo al verbale fosse insufficiente perché il documento non conteneva un'istruttoria e una motivazione specifica idonea a fondare l'accertamento.
Massime di principio
- La qualificazione contrattuale (nomen iuris) è rilevante ma non decisiva: conta la natura sostanziale dell'operazione; tuttavia l'Amministrazione deve provare gli elementi di fatto che giustifichino una diversa qualificazione.
- La mera durata temporale o la previsione di esposizione continuativa (es. cartellonistica per tutta la stagione) non esclude automaticamente l'occasionalità del rapporto né impone di qualificare l'operazione come sponsorizzazione.
- Per qualificare un rapporto come sponsorizzazione è necessario dimostrare l'esistenza di uno specifico abbinamento o ritorno d'immagine duraturo tra sponsor e sponsorizzato (es. fornitura di abbigliamento recante il marchio dello sponsor), non basta il solo pagamento continuativo.
- L'importo del corrispettivo, da solo, non è decisivo: bisogna valutare l'insieme degli elementi (contenuto del contratto, modalità di pubblicizzazione, prova di finalità promozionali dell'impresa).
- La motivazione dell'atto amministrativo non può limitarsi a un rinvio per relationem a documenti esterni senza esplicitare i fatti e le ragioni specifiche dell'accertamento; la prova deve essere adeguata e specifica.
- A partire dal D.L. 175/2014 il legislatore ha unificato il trattamento forfettario, quindi per periodi successivi a tale intervento la distinzione fiscale perde rilievo, ma per periodi anteriori resta necessaria un'accurata analisi delle caratteristiche del rapporto.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale la questione va affrontata con attenzione probatoria: le società sportive devono conservare e produrre documentazione che chiarisca natura, finalità e modalità del rapporto con terzi (contratti, corrispondenza, evidenze operative dell'attività pubblicitaria/sponsorizzativa).
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