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Sentenza

Sentenza del 29/09/2020 n. 419 - Comm. Trib. Prov. Genova

Processo tributario - ricorso avverso l'estratto di ruolo - ammissibilità - profili processuali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso avverso l'estratto di ruolo (sostanzialmente impugnazione di singole cartelle e degli avvisi di accertamento richiamati nell'estratto) per: 1) nullità per mancata notifica delle cartelle/avvisi; 2) prescrizione dei crediti (anche diversificata per tasse automobilistiche con termine triennale) e 3) decadenza dal potere di riscossione per mancata notifica nei termini previsti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato e dichiarato inammissibile. La resistente ha prodotto referti di notifica, ricevute A/R e relata (ove dovuto) da cui risultano le regolari notifiche delle cartelle e degli avvisi; pertanto le cartelle sono divenute definitive per omessa tempestiva impugnazione. Le eccezioni di prescrizione e di decadenza non sono state accolte per carenza di prova sull'epoca di definitività degli atti prodromici e per il principio che, se la notifica è dimostrata, non è possibile riaprire i termini. Condanna alle spese processuali a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Cass. SS.UU. n.19704/2015

    è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario ... la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica ...

    Il Collegio ricorda che l'estratto di ruolo può essere strumento per far emergere atti non notificati, ma se l'agente della riscossione dimostra la regolare notifica, il giudizio non può riaprire termini ormai decaduti.

  • Cass. SS.UU. n.23397/2016

    la scadenza del termine ... per proporre opposizione a cartella di pagamento ... produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ...

    La decadenza dal termine per impugnare la cartella rende la pretesa esecutiva difficile da mettere in discussione, salvo che ricorrano fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo.

  • Cass. civ. n.10326/2014

    in tema di esecuzione esattoriale ... se l'Agente per la riscossione dà prova di avere eseguito regolarmente la notificazione ... resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente

    La produzione dei referti di notifica e delle ricevute A/R è idonea a dimostrare la regolare notifica e preclude contestazioni tardive sul contenuto della cartella.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla impugnabilità degli atti tributari e alla lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano termini e modalità di impugnazione.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 26/02/1999 n.46

    Norma citata in tema di termine per proporre opposizione a cartella di pagamento; la sua scadenza produce effetti di decadenza dall'impugnazione ma, di norma, non incide sulla prescrizione sostanziale salvo particolari titoli giudiziali.

  • art. 2953 cod. civ.

    Norma sulla prescrizione ordinaria decennale, citata nel contesto della conversione della prescrizione breve in ordinaria e della relativa applicabilità.

  • art. 5 D.l. 953/82 (come modificato)

    "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse ... si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"

    Principio relativo alla prescrizione triennale per talune tasse automobilistiche; il Collegio richiama che deve essere provata la decorrenza del termine per poter fondare l'eccezione.

  • art. 25, lettera C) DPR n.602/1973

    "la notifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre... del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo"

    Prevede il termine decadenziale per la notifica delle cartelle in relazione alla definitività degli accertamenti; la prova dell'epoca di definitività è onere di chi la invoca.

  • art. 137 e ss. c.p.c. / art. 60 DPR 602/73 / art. 26 DPR 602/73

    Norme richiamate in relazione alle regole e ai luoghi della notificazione (notificazione a mezzo messo notificatore, deposito in casa comunale, affissione, invio raccomandata informativa con A/R). Il Collegio ritiene valide le notifiche eseguite secondo queste forme.

  • art. 3, commi 9 e 10 legge n.335/1995

    Citata rispetto alla disciplina di prescrizione breve applicabile a specifiche prestazioni contributive, richiamata nella discussione sulla conversione della prescrizione.

Massime di principio

  • Un ricorso contro l'estratto di ruolo che in realtà impugna cartelle o atti impositivi è inammissibile se l'agente della riscossione dimostra la regolare notifica degli atti: la notifica provata rende i titoli definitivi per omessa impugnazione.
  • L'onere probatorio circa la notifica grava sull'agente della riscossione, ma la produzione dei referti di notificazione e delle ricevute A/R o delle relate del messo notificatore è normalmente sufficiente per dimostrare la regolarità della notifica; non è richiesto in giudizio l'originale integrale della cartella quando la notifica è provata.
  • La possibilità di contestare una cartella trascorsi i termini è limitata: la scadenza del termine per opporsi produce l'effetto della irretrattabilità del credito, salvo che si dimostri l'intervenuta estinzione del credito prima della formazione del titolo.
  • Per eccepire prescrizione o decadenza dell'azione di riscossione è necessario fornire prove precise (ad es. data di definitività dell'accertamento, date di notifica effettive); mere indicazioni dell'anno o deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • Se si riceve un estratto di ruolo e si ritiene di non essere mai stati notificati, conviene agire tempestivamente proponendo opposizione alla cartella (o chiedere la verifica della notifica) entro i termini di legge; l'impugnazione tardiva dell'estratto non riapre i termini se la notifica è valida.
  • La richiesta di esibizione degli originali delle cartelle non è sempre necessaria né sempre ammissibile: quando la notificazione è provata con idonee evidenze processuali, il giudice può ritenere preclusa la contestazione tardiva del contenuto.

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