Sentenza del 29/09/2020 n. 62 - Comm. Trib. II grado di Trento
Processo tributario - Notificazione - Inesistenza - Condizioni - Appello notificato tramite il servizio postale e non a mezzo pec dopo il 1° luglio 2019 - Raggiungimento dello scopo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della ritenuta inesistenza della notifica dell'atto di appello effettuata dopo il 1° luglio 2019 non all'indirizzo PEC ma tramite servizio postale. La questione verte sull'interpretazione del comma 3 dell'art. 16‑bis del d.lgs. n. 546/1992 (nella versione modificata dall'art.16, comma 5, del d.l. n.119/2018) che stabilisce l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2019, di notificare i ricorsi e gli appelli con modalità telematiche, e sulla conseguenza sanzionatoria (inesistenza/inammissibilità) della notificazione effettuata con modalità diversa.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la notificazione dell'appello tramite il servizio postale non sia inesistente. Pur riconoscendo che la norma prescrive notificazioni "esclusivamente con modalità telematiche" dal 1° luglio 2019, il giudice ha osservato che la legge non ha introdotto una sanzione di inammissibilità per chi non utilizzi la PEC. L'inesistenza della notificazione si configura solo quando la modalità adottata si discosta in modo tale dallo schema legale da non consentire alcun collegamento tra atto e destinatario. Nel caso di specie la notifica postale, effettuata nel luogo fisico della sede dell'Agenzia e tramite uno strumento comunque disciplinato dalla legge, ha raggiunto lo stesso scopo della notifica telematica (individuazione e recapito all'ente convenuto), per cui l'appello è stato considerato validamente notificato.
Norme richiamate
d.lgs. n.546 del 1992, art.16‑bis, comma 3
a decorrere dal 1° luglio 2019 i ricorsi e gli appelli siano notificati "esclusivamente con modalità telematiche"
La norma introduce l'obbligo di notificazione telematica per ricorsi e appelli dal 1° luglio 2019, ma non prevede espressamente una sanzione di inammissibilità o l'automatica inesistenza della notificazione se si utilizza un diverso mezzo
d.l. n.119 del 2018, art.16, comma 5 (novellante)
Atto novellante che ha imposto l'estensione delle notifiche telematiche per il processo tributario; interpretata come modifica del mezzo ordinario ma non come introduzione di una sanzione automatica per l'uso di altri mezzi legalmente disciplinati
Massime di principio
- L'obbligo normativo di notificazione telematica introdotto per decorrenza non comporta automaticamente l'inesistenza o l'inammissibilità della notificazione effettuata con mezzi diversi, salvo che la modalità alternativa impedisca di stabilire un collegamento tra atto e destinatario.
- La notificazione tramite strumenti comunque disciplinati dalla legge (es. servizio postale) può essere ritenuta idonea se raggiunge lo stesso scopo della PEC: il recapito e l'individuazione certa del destinatario presso la sede dell'ente.
- Per configurare l'inesistenza bisogna dimostrare una discrepanza sostanziale tra le modalità adottate e quelle previste dalla legge tale da vanificare il fine della notifica (impossibilità di attribuire l'atto al destinatario).
- In caso di dubbio, è comunque opportuno utilizzare la PEC per le notifiche di atti processuali dopo la decorrenza dell'obbligo telematico, o comunque raccogliere prove solide di recapito e ricezione quando si usano mezzi alternativi.
- La parte che deduce l'inesistenza della notificazione ha l'onere di provare che la modalità adottata non ha consentito il collegamento tra atto e destinatario; il giudice valuta anche la finalità sostanziale della norma (effettivo recapito) e può applicare un'interpretazione teleologica.
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