Sentenza del 29/09/2020 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero a tassazione (IRPEF, IRAP) e rettifiche IVA relative a maggiori redditi d'impresa derivanti da indebita deduzione di costi di acquisto documentati da fatture emesse da società 'cartiera' per operazioni inesistenti; le rettifiche si fondavano su un verbale della Guardia di Finanza che documentava l'uso di fatture per operazioni inesistenti (missing traders, triangolazioni comunitarie, pagamenti in contanti/compensazioni, assenza di strutture/contabilità e falsi documenti di trasporto).
La decisione
La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso dei soci/contribuente ritenendo insufficienti gli elementi a provare l'inesistenza delle attività fornitrici. L'Agenzia ha appellato e la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado: sono stati confermati gli avvisi di accertamento nei confronti della U. snc e del socio (recupero imposte e rettifiche IVA). La CTR ha inoltre ritenuto fondato il raddoppio dei termini di accertamento per la rilevanza penale astratta emersa dal PVC della GdF. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 43
Consente il raddoppio del termine di accertamento quando sussista una fattispecie penalmente rilevante; secondo la giurisprudenza e la CTR è sufficiente il verbale della Guardia di Finanza che indichi la sussistenza astratta della fattispecie penale, anche in assenza di formale denuncia o di esito penale definitivo.
D.L. 331/1993 art. 58
Norma citata in relazione alle triangolazioni comunitarie: le operazioni fittizie di triangolazione e cessioni verso operatori comunitari possono costituire il meccanismo utilizzato per creare crediti IVA indebiti.
D.L. 546/1992 art. 6
Dispositiva della ricusazione del giudice; l'incompatibilità del giudice deve essere fatta valere con la procedura di ricusazione nei tempi e modi previsti, non determina automaticamente la nullità della sentenza in sede di impugnazione se non tempestivamente eccepita.
Codice di procedura civile art. 52
Richiamato per i termini e le modalità della ricusazione; la parte ha l'onere di esercitare il mezzo nei termini stabiliti.
Cassazione civile sez. trib. 05/12/2014 n. 25775
Cass. civ., sez. trib., 05/12/2014 n. 25775
Principio secondo cui, in contenzioso tributario, l'Amministrazione ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate; una volta fornita tale prova, l'onere prova sposta sul contribuente che deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo.
Cassazione civile sez. VI 25/11/2019 n. 30656
Cass. civ., sez. VI, 25/11/2019 n. 30656
Conferma che il termine quadriennale può essere raddoppiato sulla sola base del verbale della Guardia di Finanza che contesti l'uso di fatture per operazioni inesistenti; non è necessaria la formale presentazione della denuncia penale né il suo esito.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale fornisce presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti (es. PVC GdF che documenti mancata operatività di fornitori, assenza di contabilità, pagamenti non tracciati, falsi DDT), tali elementi possono soddisfare il suo onere di prova sulla fittizietà delle operazioni.
- Una volta comprovata dall'Amministrazione la fittizietà delle operazioni, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo (documentazione di consegne, contratti, tracciabilità dei pagamenti, esistenza organizzativa dei fornitori).
- Il raddoppio dei termini di accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR 600/73 può essere disposto sulla sola base di elementi che rendano astrattamente configurabile una fattispecie penale (verbale GdF), indipendentemente dalla formale denuncia penale o dall'esito della procedura penale.
- Eccezioni di incompatibilità del giudice devono essere tempestivamente proposte con la procedura di ricusazione (art. 6 D.L. 546/1992 e art. 52 c.p.c.); altrimenti non producono in automatico la nullità della decisione in sede di impugnazione.
- In presenza di operazioni con 'missing traders', triangolazioni comunitarie o modalità di pagamento e documentazione anomale (contanti, compensazioni, DDT falsi), la probabilità di successo dell'Amministrazione è elevata se gli elementi probatori sono specifici e collegati alle singole fatture impugnate.
- Per difendersi efficacemente il contribuente deve conservare e produrre elementi diretti di prova dell'effettuazione delle operazioni: ordini, contratti, bolle di accompagnamento verificabili, documentazione di trasporto coerente, tracciabilità dei pagamenti, contabilità e dichiarazioni delle controparti.
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