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Sentenza

Sentenza del 29/09/2020 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza, nell'ambito di indagini penali sul Consorzio xxx, aveva individuato fatture emesse dall'Ing. G.M. ritenute fittizie o comunque sospette. L'Agenzia ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010 disconoscendo deduzioni per fatture di €153.000 per ciascun anno (IRES, IRAP e IVA per il 2010). In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto in parte il ricorso della società soprattutto per decadenza del potere accertativo (rilevando che la denuncia/COMUNICAZIONE di notizia di reato non avrebbe prodotto il raddoppio dei termini), con acquiescenza dell'Ufficio su alcune partizioni. L'Agenzia ha impugnato sostenendo la legittimità del raddoppio dei termini e la correttezza della motivazione dell'avviso; la società ha difeso l'inerenza dei costi, la genericità della contestazione dell'Ufficio e l'insussistenza della rilevanza penale (soglia non superata, contestazioni di non inerenza non penali).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia per l'anno 2010, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini e fondata la motivazione dell'avviso. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi a fondamento dell'obbligo di denuncia (e dunque operante il raddoppio ex artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72), e ha ritenuto poi sul merito che la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare l'inerenza dei costi (contratto generico, duplicità di ruoli dell'Ing. M., criterio di determinazione del compenso non chiaro), per cui la ripresa a tassazione per il 2010 è stata legittimata. L'appello è quindi accolto quanto all'accertamento 2010; le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 74/2000, art. 2

    Riguarda l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Commissione ha ritenuto che i gravi indizi di tale reato giustificassero la comunicazione di notizia di reato e l'obbligo di denuncia, senza soglie di punibilità per tale fattispecie.

  • TUIR, art. 109, commi 1,2 e 5

    Norme invocate dall'Ufficio per contestare l'indeducibilità dei costi ai fini IRES; la Commissione ha ritenuto che mancassero elementi idonei a dimostrare l'inerenza dei costi dedotti.

  • D.lgs. 446/1997, art. 5, comma 5

    Richiamata con riferimento all'IRAP: l'Ufficio aveva contestato la deducibilità anche ai fini IRAP, sebbene in primo grado alcune riprese IRAP siano state oggetto di acquiescenza.

  • DPR 600/1973 art. 43, comma 3 e DPR 633/1972 art. 57, comma 3

    Prevedono il raddoppio dei termini di accertamento quando sussiste obbligo di denuncia per reati fiscali: la Commissione ha interpretato, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione e alla Corte Costituzionale, che il raddoppio richiede l'esistenza dell'obbligo di denuncia (anche astratto) e la presenza di gravi indizi, non l'effettiva presentazione o l'esito del procedimento penale.

  • Codice di procedura penale, art. 331

    Evoca l'obbligo di denuncia: la giurisprudenza richiamata considera rilevante la sussistenza di detto obbligo ai fini del raddoppio dei termini.

  • D. Lgs. n. 74/2000, art. 4, co. 1-bis

    Citato nelle difese della società per sostenere che le contestazioni in tema di non inerenza non assumono rilevanza penale; la Commissione ha comunque ritenuto che l'astratta configurabilità di reato e i gravi indizi erano sufficienti per il raddoppio, indipendentemente da valutazioni di rilevanza penale specifica.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72) è legittimo quando esistono gravi indizi che impongono l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.: non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il procedimento penale abbia esito favorevole all'accusa.
  • Il mutamento della qualificazione fiscale delle operazioni (da "operazioni inesistenti" a "costi non inerenti") non annulla l'operatività del raddoppio dei termini: ciò che rileva è l'esistenza di seri indizi di reato al momento in cui gli organi di controllo hanno agito.
  • Sul merito fiscale, la deducibilità di costi richiede documentazione chiara e contratti non generici: rapporti contrattuali vaghi, compensi non giustificati e conflitti di interesse o duplicità di ruolo costituiscono elementi negativi che l'Amministrazione può valorizzare per disconoscere l'inerenza.
  • La contestazione della non inerenza va supportata da prove concrete (documentazione contrattuale dettagliata, evidenze dell'effettiva prestazione, criteri di determinazione del compenso, corrispondenza operativa): la mera esibizione di una corrispondenza generica o di un piano di riparto è spesso insufficiente.
  • Se l'Amministrazione rinuncia ad alcune contestazioni in giudizio (acquiescenza), occorre valorizzare tale circostanza per ottenere giudicato sulle parti acquisite; tuttavia l'acquiescenza non impedisce all'Ufficio di insistere sulle altre riprese ammesse.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili: documentare per tabulas l'effettiva prestazione, dimostrare l'assenza di conflitti di interesse o duplicazioni di ruolo, fornire criteri obiettivi per la determinazione dei compensi e, se possibile, produrre elementi che escludano la sussistenza di gravi indizi di reato o l'obbligo di denuncia.

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