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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-113/20

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 16 March 2022. — Bromine Science Environnemental Forum (BSEF) v European Commission. — Energy – Directive 2009/125/EC – Ecodesign requirements for electronic displays – Regulation (EU) 2019/2021 – Ban on halogenated flame retardants in the enclosure and stand of electronic displays – Competence of the author of the act – Manifest error of assessment – Legal certainty – Proportionality – Equal treatment. — Case T-113/20

Giurisprudenza europea62020TJ0113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto da BSEF contro il regolamento (UE) 2019/2021 nella parte in cui vieta gli ignifughi alogenati nel telaio e nel supporto degli schermi elettronici. Secondo il Tribunale, la misura rientra nella competenza della Commissione in materia di ecodesign ed è finalizzata a migliorare la riciclabilità delle plastiche, non a disciplinare in via generale la pericolosità delle sostanze. La normativa REACH, RoHS e RAEE non impediva l’adozione della misura e la Commissione non ha commesso errori manifesti nella valutazione d’impatto né violato i principi invocati.

Annullamento della parte della regolamentazione ecodesign sugli schermi elettronici che vieta gli ignifughi bromurati/alogenati nel telaio e nel supporto: legittimità della competenza della Commissione, del procedimento seguito e della misura rispetto a legalità, proporzionalità e parità di trattamento.

La questione giuridica

Se la Commissione fosse competente, ai sensi della direttiva 2009/125/CE, a introdurre nel regolamento sugli schermi elettronici un divieto degli ignifughi alogenati nel telaio e nel supporto; se tale scelta avesse violato le norme di settore su sostanze chimiche, rifiuti e RAEE; se la Commissione avesse omesso un’adeguata valutazione d’impatto; e se il divieto fosse incompatibile con i principi di certezza del diritto, proporzionalità, parità di trattamento e con le regole procedurali del comitato di regolamentazione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione fosse competente, sulla base della direttiva 2009/125/CE, a vietare l’uso di ignifughi alogenati nel telaio e nel supporto degli schermi elettronici, poiché il divieto costituisce un requisito di ecodesign relativo al ciclo di vita del prodotto e mira a migliorare la riciclabilità di specifiche componenti plastiche. Il richiamo, nella direttiva ecodesign, alla sua applicazione "senza pregiudizio" della normativa su rifiuti e sostanze chimiche non esclude l’adozione di misure parallele con diversa finalità e diversa base procedurale; inoltre la Commissione ha svolto una valutazione d’impatto sufficiente e non è incorsa in errori manifesti, né ha violato i principi di certezza del diritto, proporzionalità e parità di trattamento, né le regole procedurali applicabili al comitato. Il ricorso è quindi stato integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Direttiva 2009/125/CE
  • Articolo 15 Direttiva 2009/125/CE
  • Articolo 1, paragrafo 4, Direttiva 2009/125/CE
  • Direttiva 2011/65/UE
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Direttiva 2012/19/UE
  • Decisione 1999/468/CE
  • Regolamento (UE) n. 182/2011
  • Regolamento (UE) 2019/2021
  • Regolamento (UE) 2021/341
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Divieto di ignifughi alogenati negli schermi elettronici

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dal Bromine Science Environmental Forum (BSEF) contro il regolamento (UE) 2019/2021 sugli schermi elettronici, nella parte in cui vieta l’uso di ignifughi alogenati nel telaio e nel supporto. Il Tribunale esamina la legittimità della misura sotto il profilo della competenza della Commissione, del rapporto con la normativa su sostanze chimiche e rifiuti, nonché dei principi di proporzionalità, certezza del diritto ed eguaglianza.

Parti e contesto fattuale

Il ricorrente è un’associazione internazionale senza scopo di lucro che rappresenta produttori di bromo e prodotti bromurati, inclusi gli ignifughi alogenati (HFRs). Il regolamento impugnato, adottato ai sensi della direttiva 2009/125/CE, stabilisce requisiti di ecodesign per gli schermi elettronici; il punto 4 della sezione D dell’allegato II vieta, dal 1° marzo 2021, l’uso di HFRs nel telaio e nel supporto degli schermi.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduce sette motivi principali:

  • incompetenza della Commissione e violazione del rapporto con la direttiva RoHS, il regolamento REACH e la direttiva RAEE/WEEE;
  • violazione dei diritti della difesa;
  • errore manifesto di valutazione e insufficienza della valutazione d’impatto;
  • violazione del principio di certezza del diritto;
  • violazione del principio di proporzionalità;
  • violazione del principio di parità di trattamento;
  • violazione delle regole procedurali del comitato di regolamentazione e ultra vires.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • la direttiva 2009/125/CE, soprattutto gli articoli 1, 2, 15 e 19;
  • la direttiva 2011/65/UE (RoHS);
  • il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
  • la direttiva 2012/19/UE (RAEE/WEEE);
  • la decisione 1999/468/CE e il regolamento (UE) n. 182/2011 per il procedimento di comitologia;
  • la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il diritto di essere ascoltato.

Ragionamento sulla competenza della Commissione

Il Tribunale afferma che il divieto riguarda direttamente la progettazione del prodotto, poiché gli HFRs incidono sul design degli schermi e sul loro ciclo di vita. La direttiva ecodesign consente requisiti che incidono anche sulla selezione delle materie prime, sulla fabbricazione e sul fine vita; tra gli aspetti ambientali rilevanti figurano la generazione di rifiuti e le possibilità di riuso, riciclaggio e recupero.

Il riferimento, nell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2009/125/CE, al fatto che essa opera "senza pregiudizio" della normativa sui rifiuti e sulle sostanze chimiche non esclude la competenza della Commissione a intervenire in materia di ecodesign. Tale formula serve a garantire la coesistenza parallela degli strumenti UE, ciascuno nel proprio ambito, e non attribuisce priorità assoluta a REACH, RoHS o WEEE.

Rapporto con RoHS, REACH e WEEE

Secondo il Tribunale, nessuna delle norme invocate dal ricorrente contiene una disposizione che autorizzi specificamente l’uso di determinati HFRs negli schermi elettronici. È quindi irrilevante che il regolamento ecodesign copra un numero più ampio di sostanze rispetto ad altri atti, purché non contrasti con una disciplina settoriale che consenta espressamente quelle sostanze.

Quanto alle soglie di concentrazione previste in altre discipline, il Tribunale osserva che il divieto impugnato non persegue l’obiettivo di sanzionare la pericolosità delle sostanze, ma di rendere economicamente praticabile il riciclo di alcune componenti plastiche. Perciò la mancanza di una soglia non rende la misura illegittima.

Il riferimento alla direttiva RAEE/WEEE non giova al ricorrente: la direttiva ammette interventi a monte, nella fase di progettazione, quando i problemi di gestione del rifiuto non possono essere risolti in modo efficace a valle. La misura contestata, riducendo la contaminazione delle plastiche, è vista come complementare agli obiettivi della direttiva RAEE.

Diritti della difesa

Il Tribunale respinge anche il motivo sui diritti della difesa. Poiché il regolamento impugnato ha portata generale e non individuale, non esiste un diritto soggettivo alla consultazione del ricorrente salvo che una specifica norma lo preveda. Nel caso di specie, il procedimento applicabile era quello della direttiva ecodesign, non quello previsto da REACH o RoHS.

Valutazione d’impatto ed errore manifesto

Richiamando la propria giurisprudenza sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione UE, il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale si limita all’errore manifesto, all’abuso di potere o al superamento dei limiti della discrezionalità. Nel caso concreto la Commissione aveva svolto una valutazione d’impatto che considerava l’effetto degli HFRs sulla riciclabilità delle plastiche: le plastiche contenenti tali sostanze vengono normalmente incenerite, con perdita del loro potenziale di recupero.

Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia considerato gli effetti sui consumatori, sui fabbricanti e sul mercato, e che abbia spiegato perché un divieto generale degli HFRs nel telaio e nel supporto fosse preferibile a soluzioni meno efficaci o più onerose. Il fatto che non siano stati esaminati uno per uno circa 70 composti non è ritenuto decisivo, perché il problema pratico individuato era l’impossibilità economica di distinguere, nella plastica da riciclo, quali specifici HFRs fossero presenti.

Certezza del diritto

Il principio di certezza del diritto è ritenuto rispettato. Le definizioni di schermo elettronico e di HFR contenute nel regolamento sono sufficientemente chiare, precise e prevedibili. Il fatto che il divieto riguardi una categoria di sostanze definita in termini generali non è di per sé incompatibile con la certezza del diritto, se i contorni della categoria sono determinabili.

Il Tribunale aggiunge che la questione delle soglie di concentrazione riguarda la coerenza con altri atti, non la determinatezza della norma. Il regolamento, infatti, mira a migliorare il riciclo e non a graduare la disciplina in base alla tossicità della sostanza.

Proporzionalità

Il Tribunale rigetta anche la censura di sproporzione. La misura è considerata idonea e necessaria rispetto all’obiettivo specifico perseguito: aumentare il tasso di riciclo delle componenti plastiche di alcuni schermi elettronici. In mancanza di HFRs, il riciclo risulta economicamente praticabile; la mera marcatura o l’informazione al consumatore non sarebbero sufficienti, poiché gli schermi sono in genere triturati e inceneriti.

Per il Tribunale, non sono stati dimostrati mezzi meno onerosi manifestamente altrettanto efficaci. Le alternative indicate dal ricorrente, come limiti per singole sostanze, soglie di tolleranza, marcatura più dettagliata, modifiche di design o tecniche di dissoluzione chimica, sono state ritenute o più gravose o incapaci di raggiungere l’obiettivo perseguito.

Parità di trattamento

Quanto alla parità di trattamento, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha dimostrato la comparabilità delle situazioni poste a confronto. Gli schermi elettronici sono colpiti da un problema specifico di riciclabilità delle plastiche connesse alla presenza di HFRs; altri prodotti o altre sostanze non si trovano necessariamente nella stessa situazione oggettiva.

Anche il trattamento uniforme di HFRs già soggetti a restrizioni e di HFRs non ancora soggetti a restrizioni è ritenuto giustificato dalla finalità pratica della misura: evitare che le plastiche contaminate siano tutte incenerite perché non è economicamente conveniente distinguere sostanze diverse.

Procedura di comitologia e ultra vires

Sul settimo motivo, il Tribunale chiarisce che la decisione 1999/468/CE era ormai sostituita dal regolamento (UE) n. 182/2011, e che il ricorrente non aveva indicato in modo sufficiente come fossero state violate le sue disposizioni. Inoltre, la premessa fattuale del ricorrente era errata: non fu il comitato ad emendare il testo, bensì la Commissione, prima del voto, in modo coerente con la procedura applicabile.

Il Tribunale osserva anche che non esiste una regola che impedisca al comitato di discutere il progetto e proporre modifiche poi recepite dalla Commissione. Pertanto non vi è stato alcun eccesso di potere.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il BSEF alle spese. Respinge anche la richiesta di misure istruttorie, ritenendo non necessari i documenti richiesti ai fini della decisione.

Principio affermato

La sentenza conferma che la Commissione può utilizzare la base giuridica dell’ecodesign per imporre requisiti ambientali che incidono sulla composizione dei prodotti e sulla loro riciclabilità, anche se misure analoghe potrebbero essere previste in altri strumenti settoriali. Il controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecniche e scientifiche resta limitato all’errore manifesto, e non basta invocare un migliore coordinamento normativo per dimostrare l’illegittimità della misura ecodesign.

Come è indicizzato

Materieecodesignsostanze chimicherifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronicheprincipio di proporzionalitàcertezza del diritto

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