Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-684/19

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 16 marzo 2022. — Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) e FGSZ Földgázszállító Zrt. contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Regolamento (UE) 2017/459 – Codice di rete adottato dalla Commissione includente una procedura di capacità incrementale – Decisione dell’ACER che approva la realizzazione di un progetto di capacità incrementale – Eccezione di illegittimità – Incompetenza della Commissione – Articolo 6, paragrafo 11, articolo 7, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2009. — Causa T-684/19 e T-704/19

Giurisprudenza europea62019TJ0684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso della MEKH nella parte diretta contro la decisione iniziale dell’ACER, ma accoglie l’eccezione di illegittimità proposta contro il capo V del regolamento (UE) 2017/459. Secondo il Tribunale, la disciplina della capacità incrementale va oltre la delega conferita alla Commissione dal regolamento n. 715/2009, poiché introduce un meccanismo che può imporre investimenti e nuova capacità di rete. Per questo la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER viene annullata.

Annullamento della decisione ACER che approva un progetto di capacità incrementale nel settore gas, per illegittimità del capo V del regolamento (UE) 2017/459, ritenuto eccedere la delega conferita alla Commissione dal regolamento (CE) n. 715/2009.

La questione giuridica

Se il ricorso della MEKH fosse ricevibile contro la decisione iniziale dell’ACER, e se il capo V del regolamento (UE) 2017/459, che disciplina la procedura di capacità incrementale nel trasporto del gas, fosse illegittimo perché: 1) incompatibile con la base giuridica del regolamento (CE) n. 715/2009, fondata sull’articolo 114 TFUE; 2) eccedente la delega conferita alla Commissione dagli articoli 6, paragrafo 11, 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 6, del regolamento n. 715/2009.

Principio di diritto

Nel sistema del regolamento (UE) 2019/942, quando una decisione dell’ACER è impugnabile dinanzi alla commissione dei ricorsi, davanti al Tribunale può essere contestata solo la decisione di quest’ultima; il ricorso diretto contro la decisione iniziale dell’ACER è quindi irricevibile. Inoltre, il capo V del regolamento (UE) 2017/459 è illegittimo e va disapplicato ai sensi dell’articolo 277 TFUE, perché la procedura di capacità incrementale, nella misura in cui può imporre ai gestori di sistema l’obbligo di realizzare investimenti e creare nuova capacità, non rientra nei settori di codificazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento n. 715/2009 e incide su una scelta essenziale che il legislatore dell’Unione ha riservato agli Stati membri; di conseguenza, la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER che applica tale capo deve essere annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 114 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 715/2009
  • Articolo 6, paragrafo 11, regolamento (CE) n. 715/2009
  • Articolo 7, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 715/2009
  • Articolo 8, paragrafo 6, regolamento (CE) n. 715/2009
  • Regolamento (UE) 2017/459
  • Regolamento (UE) n. 713/2009
  • Regolamento (UE) 2019/942
  • Direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 16 regolamento (CE) n. 715/2009
  • Articolo 13, paragrafo 2, direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 22 direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 41, paragrafo 1, direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 42, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2009/73/CE

Annullamento della decisione ACER su un progetto di capacità incrementale nel settore gas

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da MEKH e FGSZ contro una decisione dell’ACER relativa all’approvazione del progetto di capacità incrementale HUAT tra Ungheria e Austria. Il Tribunale affronta sia un profilo processuale di ricevibilità sia, nel merito, la legittimità del capo V del regolamento (UE) 2017/459, che disciplina la procedura di capacità incrementale.

Fatti e procedimento principale

Nel 2015 FGSZ aveva avviato, con gestori di altri Stati membri, un progetto regionale per incrementare la capacità di trasporto del gas del Mar Nero. Dopo la scissione del progetto in due parti, FGSZ e Gas Connect Austria (GCA) avevano svolto la valutazione della domanda di mercato e una consultazione pubblica sul progetto HUAT, ai sensi del regolamento 2017/459. Le due autorità nazionali di regolazione coinvolte, E-Control e MEKH, avevano però adottato decisioni divergenti: E-Control aveva approvato il progetto, mentre MEKH lo aveva respinto.

Poiché entro sei mesi non era stata adottata una decisione coordinata, l’ACER era intervenuta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 713/2009 e aveva approvato il progetto con la decisione n. 05/2019. I ricorsi interni alla commissione dei ricorsi dell’ACER erano stati respinti con decisione n. A-004-2019.

Ricevibilità del ricorso contro la decisione iniziale dell’ACER

Il Tribunale, applicando il regolamento (UE) 2019/942, ha ricordato che nei settori in cui l’ACER dispone di poteri decisionali gli interessati devono prima adire la commissione dei ricorsi e solo la sua decisione può poi essere impugnata dinanzi al giudice dell’Unione. Di conseguenza, la MEKH non era legittimata a chiedere l’annullamento diretto della decisione iniziale dell’ACER, e il ricorso è stato dichiarato irricevibile in tale parte.

Eccezione di illegittimità del capo V del regolamento 2017/459

Il nucleo della controversia riguardava l’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE sollevata dalla MEKH contro il capo V del regolamento 2017/459. L’ACER sosteneva che l’eccezione fosse irricevibile o inconferente; il Tribunale ha invece ritenuto che fosse ammissibile, poiché il capo contestato era stato effettivamente applicato nella decisione impugnata e presentava un nesso giuridico diretto con essa.

Ragionamento della Corte sulla competenza della Commissione

Il Tribunale ha ricostruito la procedura di capacità incrementale in sette fasi, evidenziando che essa può culminare nell’obbligo per il gestore di sistema di effettuare gli investimenti necessari per creare nuova capacità di rete. Ha quindi esaminato se tale disciplina fosse ricompresa nella delega conferita alla Commissione dal regolamento n. 715/2009.

Sotto il profilo letterale, l’articolo 8, paragrafo 6, di tale regolamento, e in particolare la lettera g) sulle norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione, riguarda la capacità esistente e la gestione della congestione su tale base, non la creazione di capacità futura o incrementale. Sotto il profilo contestuale, il regolamento distingue chiaramente tra le regole di allocazione/congestione e la pianificazione degli investimenti, che resta affidata agli Stati membri e ai regolatori nazionali, con un ruolo della REGST limitato al coordinamento. Sotto il profilo teleologico, il Tribunale ha osservato che gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di mercato interno del gas non bastano a fondare una competenza della Commissione a disciplinare a livello UE gli investimenti necessari alla nuova capacità di rete, poiché il legislatore del terzo pacchetto energia aveva riservato tale ambito agli Stati membri.

Limiti della delega per gli elementi non essenziali

Il Tribunale ha poi escluso che il capo V del regolamento 2017/459 potesse essere giustificato come mera modifica di elementi non essenziali del regolamento n. 715/2009 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 11, secondo comma, e dell’articolo 7, paragrafo 3. La disciplina sulla capacità incrementale incide infatti su una scelta politica essenziale: attribuire o meno a livello dell’Unione il potere di imporre investimenti per nuova capacità di rete. Tale scelta, secondo il Tribunale, non era stata delegata alla Commissione.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha quindi accolto l’eccezione di illegittimità, dichiarato inapplicabile il capo V del regolamento 2017/459 e annullato la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER, con effetto erga omnes, senza esaminare gli altri motivi di ricorso. L’ACER è stata condannata alle spese, mentre Commissione ed E-Control hanno sopportato le proprie.

Come è indicizzato

Materieenergiamercato interno del gasaccesso alle reti di trasportoregolazione dei servizi pubblicilegittimità degli atti dell’unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.