Corte di giustizia, Sentenza C-302/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 marzo 2022. — sig. A contro Autorité des marchés financiers (AMF). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Mercato unico dei servizi finanziari – Abuso di mercato – Direttive 2003/6/CE e 2003/124/CE – “Informazione privilegiata” – Nozione – Informazione avente “carattere preciso” – Informazione sull’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti finanziari – Carattere illecito della comunicazione di un’informazione privilegiata – Eccezioni – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 10 – Comunicazione di un’informazione privilegiata durante il normale esercizio di una professione – Articolo 21 – Comunicazione di un’informazione privilegiata ai fini dell’attività giornalistica – Libertà di stampa e libertà di espressione – Comunicazione da parte di un giornalista ad una fonte abituale di un’informazione relativa all’imminente pubblicazione di un articolo di stampa. — Causa C-302/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito che anche una notizia sull’imminente pubblicazione di un articolo di stampa può integrare un’informazione privilegiata, se sufficientemente precisa e idonea a incidere sui prezzi. Ha inoltre interpretato in senso ampio l’eccezione per l’attività giornalistica del regolamento n. 596/2014, ricomprendendovi i lavori preparatori alla pubblicazione. La liceità della comunicazione va però valutata in base a necessità e proporzionalità, bilanciando disciplina degli abusi di mercato e libertà di stampa.
Informazione privilegiata e libertà di stampa: se la notizia sull’imminente pubblicazione di un articolo che riporta voci di mercato possa essere "precisa" e quando la sua comunicazione da parte del giornalista sia lecita.
La questione giuridica
Se un’informazione sull’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riprende voci di mercato su un emittente di strumenti finanziari possa integrare un’"informazione privilegiata" perché dotata di carattere preciso; se, in tal caso, la comunicazione da parte di un giornalista a una fonte abituale rientri nell’"attività giornalistica" ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 596/2014; e se la liceità della comunicazione dipenda dal fatto che avvenga nel normale esercizio della professione di giornalista, secondo necessità e proporzionalità.
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 2003/6 e della direttiva 2003/124, può costituire informazione privilegiata anche l’informazione sulla prossima pubblicazione di un articolo di stampa che riporti voci di mercato, purché tale informazione sia abbastanza specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi; sono rilevanti, se conosciuti prima della pubblicazione, il contenuto della voce, il prezzo indicato, l’identità del giornalista e dell’organo di stampa, mentre l’effetto ex post sui prezzi può solo confermare, non da solo dimostrare, il carattere preciso. Inoltre, ai sensi del regolamento n. 596/2014, la comunicazione di tali informazioni da parte di un giornalista a una fonte abituale può rientrare nell’"attività giornalistica" se necessaria ai lavori preparatori della pubblicazione; la comunicazione è lecita solo se strettamente necessaria all’esercizio della professione e proporzionata, alla luce anche della libertà di stampa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/6/CE
- Direttiva 2003/124/CE
- Regolamento (UE) n. 596/2014
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 11
- TFUE, articolo 267
Informazione privilegiata, giornalismo e abusi di mercato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Paris nell’ambito di una controversia tra un giornalista e l’AMF francese, relativa a una sanzione pecuniaria irrogata per la comunicazione di informazioni sull’imminente pubblicazione di articoli di stampa contenenti voci di mercato su possibili offerte pubbliche di acquisto.
Fatti e procedimento principale
Il sig. A, giornalista del Daily Mail, aveva pubblicato articoli su Hermès e Maurel & Prom che riportavano voci di mercato circa possibili offerte pubbliche di acquisto. Prima della pubblicazione, egli aveva comunicato a due fonti abituali l’imminente uscita degli articoli. L’AMF ha ritenuto che tali comunicazioni integrassero la divulgazione di informazioni privilegiate e ha inflitto una sanzione di EUR 40.000.
Normativa rilevante
La Corte esamina la nozione di "informazione privilegiata" ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6 e dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124. Considera inoltre gli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplinano rispettivamente la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la loro comunicazione ai fini dell’attività giornalistica, alla luce del considerando 77 e dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.
Prima questione: carattere preciso dell’informazione
La Corte ricorda che l’informazione privilegiata richiede quattro elementi: carattere preciso, mancata pubblicità, riferimento a strumenti finanziari o ai loro emittenti e idoneità a incidere sensibilmente sui prezzi. Per il carattere preciso, la direttiva 2003/124 richiede che l’informazione riguardi un evento ragionevolmente destinato a verificarsi e sia sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi.
La Corte afferma che non si può escludere, in via astratta, che un’informazione sull’imminente pubblicazione di un articolo che riporta voci di mercato sia precisa. La valutazione va fatta caso per caso. Sono rilevanti, se conosciuti prima della pubblicazione, elementi come:
- il prezzo indicato nella voce relativa all’eventuale offerta pubblica di acquisto;
- l’identità del giornalista;
- la reputazione dell’organo di stampa.
Tali elementi possono rafforzare la credibilità della voce e la capacità dell’informazione di influire sui prezzi. L’effetto effettivo della pubblicazione sul prezzo dei titoli può costituire un elemento di conferma ex post, ma non basta da solo a dimostrare il carattere preciso, se mancano altri elementi noti prima della pubblicazione.
Seconda questione: comunicazione "ai fini dell’attività giornalistica"
La Corte interpreta ampiamente l’articolo 21 del regolamento n. 596/2014. La nozione di comunicazione "ai fini dell’attività giornalistica" non riguarda solo la pubblicazione al pubblico, ma anche gli atti preparatori che conducono alla pubblicazione, compresa la raccolta e verifica delle informazioni.
Ne consegue che la comunicazione da parte del giornalista a una fonte abituale può rientrare in tale nozione se è necessaria per svolgere l’attività giornalistica, anche per verificare o chiarire la voce di mercato oggetto dell’articolo.
Terza e quarta questione: rapporto tra articoli 10 e 21 del regolamento n. 596/2014
La Corte chiarisce che l’articolo 21 non costituisce una base autonoma di liceità: la valutazione deve sempre avvenire in base all’articolo 10, tenendo conto delle precisazioni dell’articolo 21. La comunicazione di informazioni privilegiate da parte di un giornalista è quindi lecita solo se effettuata nel normale esercizio della professione.
Tale eccezione va interpretata restrittivamente ma in modo compatibile con la libertà di stampa. La Corte afferma che occorre verificare:
- se la comunicazione fosse strettamente necessaria all’esercizio dell’attività giornalistica, inclusi i lavori preparatori;
- se fosse proporzionata rispetto al pregiudizio arrecato all’integrità dei mercati finanziari;
- se il giornalista abbia rispettato le norme e i codici professionali, senza che ciò sia di per sé sufficiente;
- quali effetti negativi la comunicazione possa aver prodotto sui mercati e sugli investitori.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- un’informazione sull’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato può costituire informazione privilegiata se sufficientemente precisa;
- la comunicazione da parte del giornalista a una fonte abituale può avvenire ai fini dell’attività giornalistica se necessaria ai lavori preparatori della pubblicazione;
- la comunicazione è lecita solo se necessaria all’esercizio della professione e conforme al principio di proporzionalità.
Principio di diritto
La sentenza afferma un bilanciamento tra la disciplina degli abusi di mercato e la libertà di stampa: la preparazione giornalistica può coinvolgere informazioni privilegiate, ma la loro comunicazione è ammessa solo entro limiti rigorosi di necessità e proporzionalità, senza automatismi fondati sul solo status di giornalista o sul mero effetto di mercato della pubblicazione.
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