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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-315/21

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 16 March 2022. — Laboratorios Ern, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark APIAL – Earlier EU word mark APIRETAL – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – No damage to reputation – Article 8(5) of Regulation 2017/1001 – Evidence submitted for the first time before the General Court. — Case T-315/21

Giurisprudenza europea62021TJ0315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Laboratorios Ern contro la decisione dell’EUIPO che aveva rigettato l’opposizione alla registrazione di APIAL. Esclude il rischio di confusione con APIRETAL perché i segni e i prodotti sono solo debolmente simili e il pubblico pertinente presta particolare attenzione. Rigetta anche la censura fondata sulla reputazione del marchio anteriore, ritenendo insufficiente la prova fornita alla data rilevante e inammissibili i nuovi documenti depositati in giudizio.

Marchio UE APIAL/APIRETAL: il Tribunale esclude sia il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia la tutela rafforzata ex articolo 8, paragrafo 5, per assenza di reputazione dell’anteriore marchio e dichiara inammissibili le prove nuove prodotte per la prima volta in giudizio.

La questione giuridica

Se il marchio verbale APIAL possa essere registrato nonostante l’opposizione basata sul marchio anteriore APIRETAL, alla luce: 1) dell’asserita somiglianza dei segni e dei prodotti ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; 2) dell’asserita reputazione del marchio anteriore e del rischio di vantaggio indebito o pregiudizio ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5; 3) dell’ammissibilità di prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la registrazione del segno APIAL non può essere impedita quando i prodotti sono, al più, solo debolmente simili e i segni presentano una bassa somiglianza visiva e fonetica, soprattutto in presenza di un pubblico con elevato grado di attenzione per prodotti che incidono sulla salute; in tale contesto, anche una maggiore distintività del marchio anteriore non basta a creare rischio di confusione. Inoltre, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, la tutela rafforzata richiede la prova attuale della reputazione del marchio anteriore alla data di deposito del marchio contestato: documenti vecchi, non corroborati da elementi più recenti, non sono sufficienti. Le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale, se posteriori alla decisione impugnata, sono inammissibili.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE APIAL contro APIRETAL

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Oggetto della controversia è il segno verbale APIAL, opposto dal titolare del marchio anteriore APIRETAL per prodotti farmaceutici.

Fatti e procedimento amministrativo

Nordesta GmbH aveva chiesto la registrazione del marchio UE verbale APIAL per prodotti delle classi 3, 4 e 5. Laboratorios Ern, titolare del marchio anteriore APIRETAL, aveva presentato opposizione ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001, fondandola sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5.

L’EUIPO aveva richiesto la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, e il titolare dell’opposizione aveva dimostrato l’uso solo per la sottocategoria dei "prodotti farmaceutici antipiretici". La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.

Normativa rilevante

La sentenza si fonda in particolare su:

  • articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, relativo al rischio di confusione;
  • articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, relativo alla tutela dei marchi anteriori dotati di reputazione;
  • articolo 47, paragrafo 2, sulla limitazione dell’esame ai prodotti per i quali l’uso effettivo è stato provato;
  • articoli 72, paragrafo 2, e 95 del regolamento 2017/1001, che delimitano il controllo di legittimità del Tribunale;
  • articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, che impedisce di modificare l’oggetto della controversia con elementi nuovi.

Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

Il ricorrente aveva depositato in allegato al ricorso un rapporto di mercato del 24 maggio 2021 e una dichiarazione giurata del 1 giugno 2021, volti a dimostrare la reputazione del marchio anteriore. Il Tribunale li dichiara inammissibili perché formatisi dopo la decisione impugnata e perché il controllo del giudice dell’Unione deve svolgersi sulla base del quadro fattuale e giuridico esistente davanti alla Commissione di ricorso.

Esame dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b): confronto dei prodotti

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione presuppone cumulativamente identità o somiglianza tra i segni e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e che la valutazione va compiuta globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra i fattori.

Quanto ai prodotti, conferma la valutazione della Commissione di ricorso:

  • i prodotti delle classi 3 e 4 coperti da APIAL sono dissimili dai prodotti farmaceutici antipiretici coperti da APIRETAL, per natura, finalità, modo d’uso e assenza di complementarità o concorrenza;
  • per la classe 5, i "prodotti farmaceutici per la cura della pelle" e gli "integratori alimentari" risultano solo debolmente simili ai prodotti farmaceutici antipiretici, poiché hanno indicazioni terapeutiche, natura e modalità d’uso diverse.

La mera esistenza di canali di distribuzione coincidenti non è sufficiente, da sola, a determinare la somiglianza dei prodotti.

Esame dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b): confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale osserva che i segni coincidono nelle prime tre lettere e nelle ultime due, ma differiscono per la presenza, nel marchio anteriore, delle lettere centrali "r", "e" e "t"; inoltre, i segni hanno lunghezze chiaramente diverse e il marchio richiesto non è riprodotto integralmente nel marchio anteriore.

Sul piano fonetico, i segni coincidono nelle prime due sillabe ma divergono nella parte centrale e nel numero di sillabe. Sul piano concettuale, il raffronto è neutro perché nessuno dei due segni ha un significato percepibile.

Il Tribunale conferma quindi una bassa somiglianza visiva e fonetica, ritenendo irrilevanti i precedenti richiamati dal ricorrente, perché relativi a situazioni fattuali diverse.

Valutazione globale del rischio di confusione

Per i prodotti delle classi 3 e 4, poiché manca la somiglianza dei prodotti, una delle condizioni cumulative dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), difetta e l’opposizione non può essere accolta.

Per i prodotti della classe 5, il Tribunale evidenzia che il pubblico pertinente è composto dal grande pubblico e dai professionisti sanitari, entrambi con un livello di attenzione elevato, trattandosi di prodotti che incidono sulla salute. In presenza di bassa somiglianza tra i segni, bassa somiglianza tra i prodotti e pubblico attento, anche una maggiore distintività del marchio anteriore non basta a far sorgere il rischio di confusione.

Esame dell’articolo 8, paragrafo 5: reputazione del marchio anteriore

Il Tribunale ricorda che la tutela rafforzata dell’articolo 8, paragrafo 5, richiede cumulativamente:

  • un marchio anteriore registrato;
  • identità o somiglianza tra i segni;
  • reputazione del marchio anteriore nell’Unione;
  • rischio di vantaggio indebito o pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione.

Nel caso concreto, la Commissione di ricorso aveva ritenuto non dimostrata la reputazione di APIRETAL alla data rilevante, cioè il 20 settembre 2018. Il Tribunale conferma tale conclusione: documenti del 2010 e fatture fino al 2018 attestano un uso intenso e una certa notorietà in Spagna, ma il ricorrente non dimostra che tale notorietà persistesse alla data di deposito della domanda contestata. Mancano inoltre elementi sul mercato, sulla quota detenuta o sugli investimenti pubblicitari idonei a collegare i documenti più risalenti alla situazione del 2018.

Irrilevanza dei precedenti invocati dal ricorrente

Il Tribunale rileva che una decisione amministrativa o giurisdizionale precedente, che aveva riconosciuto la reputazione del marchio anteriore in una data diversa, non impone un esito identico nel presente giudizio. Il lasso temporale di otto anni tra la documentazione del 2010 e la data rilevante nel caso in esame impedisce di trasporre automaticamente quella valutazione.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Di conseguenza, Laboratorios Ern, SA è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionereputazione del marchioammissibilità delle prove

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