Tribunale, Sentenza T-249/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 marzo 2022. — Abdelkader Sabra contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione – Criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria – Presunzione di legame con il regime siriano – Inversione della presunzione. — Causa T-249/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato le misure restrittive adottate dal Consiglio contro Abdelkader Sabra nell’ambito del regime sanzionatorio UE sulla Siria. Pur riconoscendo che il ricorrente era ancora titolare di interessi economici rilevanti e ricopriva talune posizioni di rilievo, il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente provati né il sostegno al regime siriano né il vantaggio tratto dallo stesso. Il ricorrente ha inoltre rovesciato la presunzione di legame con il regime siriano prevista per gli imprenditori di spicco che operano in Siria.
Annullamento delle misure restrittive UE contro un imprenditore siriano-libanese inserito negli elenchi per essere qualificato come "imprenditore di spicco che opera in Siria" e per il presunto sostegno/beneficio dal regime siriano.
La questione giuridica
Se il Consiglio avesse dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che il ricorrente rientrava nel criterio dell’"imprenditore di spicco che opera in Siria" e che, in ogni caso, egli era associato al regime siriano perché lo sosteneva o ne traeva vantaggio, alla luce degli elementi di prova prodotti e della presunzione di legame con il regime prevista dalla normativa sanzionatoria sulla Siria.
Principio di diritto
Nel regime sanzionatorio contro la Siria, la qualifica di "imprenditore di spicco che opera in Siria" consente di presumere un legame con il regime siriano, ma tale presunzione può essere vinta dal ricorrente mediante elementi concreti che mettano seriamente in dubbio l’affidabilità o la portata degli indizi raccolti dal Consiglio e che dimostrino assenza di influenza, di associazione o di rischio di elusione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio avesse provato solo in parte la rilevanza economica del ricorrente, ma non in modo sufficiente il suo sostegno al regime o il vantaggio da esso tratto; di conseguenza, gli atti impugnati sono stati annullati nei suoi confronti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Decisione 2011/273/PESC
- Regolamento (UE) n. 442/2011
- Decisione 2011/782/PESC
- Regolamento (UE) n. 36/2012
- Decisione 2013/255/PESC
- Decisione (PESC) 2015/1836
- Regolamento (UE) 2015/1828
- Decisione di esecuzione (PESC) 2020/212
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/211
- Decisione (PESC) 2020/719
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/716
- Decisione (PESC) 2021/855
Annullamento delle misure restrittive UE nei confronti di Abdelkader Sabra
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro atti del Consiglio che avevano inserito e mantenuto Abdelkader Sabra negli elenchi delle misure restrittive adottate nei confronti della Siria. Il Tribunale, Quarta Sezione, ha esaminato sia il criterio dell’"imprenditore di spicco che opera in Siria" sia il criterio dell’associazione al regime siriano, nel contesto del congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
Fatti e procedimento
Il ricorrente, imprenditore siriano-libanese residente a Beirut, è stato inserito negli elenchi con la decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del 17 febbraio 2020, poi mantenuto con la decisione (PESC) 2020/719 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del 28 maggio 2020. I motivi addotti dal Consiglio facevano leva sul suo essere imprenditore di spicco operante in Siria, sui suoi rapporti con Rami Makhlouf e sul presunto sostegno economico e finanziario al regime siriano, anche tramite società estere e attività di riciclaggio.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama la progressiva evoluzione del regime restrittivo sulla Siria, dalla decisione 2011/273/PESC e dal regolamento n. 442/2011, alle decisioni 2011/782/PESC, 2012/739/PESC e 2013/255/PESC, nonché al regolamento n. 36/2012. Rilevanti sono soprattutto le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2015/1836 e dal regolamento (UE) 2015/1828, che hanno introdotto il criterio autonomo degli "imprenditori di spicco che operano in Siria" e la presunzione di legame con il regime, salvo prova contraria. Il Tribunale richiama anche l’articolo 47 della Carta, il principio dell’onere della prova in capo all’istituzione e, per gli effetti temporali dell’annullamento del regolamento, l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte.
Motivo di ricorso e standard probatorio
Il ricorrente deduceva un unico motivo, fondato su errori di valutazione dei fatti. Il Tribunale ribadisce che il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive deve riguardare la base fattuale concreta degli atti, e che in caso di contestazione spetta al Consiglio dimostrare la fondatezza dei motivi di iscrizione. La prova va valutata globalmente, nel suo contesto, e secondo il principio del libero apprezzamento delle prove.
Valutazione dello status di imprenditore di spicco che opera in Siria
Il Tribunale riconosce che il ricorrente conservava, alla data degli atti, un interesse economico non trascurabile nell’AKSSA, società attiva nel settore marittimo, e che aveva interessi nel settore del turismo attraverso la Phoenicia Tourism Company, titolare di un contratto con il Ministero del Turismo siriano per il progetto dell’isola di Arwad. Tuttavia, ha accolto molte delle prove del ricorrente circa la cessazione di altre società o la mancata attualità di talune cariche. In particolare, ha ritenuto dimostrato che la Sabra Maritime Agency, la Sabra Group, la Yass Marine, la Riamar Shipping/Abdulkader Sabra & Co e la OVO non erano più attive o non risultavano iscritte nei registri competenti.
Nonostante ciò, il Tribunale ha concluso che l’AKSSA restava un’attività operativa e che il ricorrente manteneva interessi economici sufficientemente rilevanti nel settore marittimo; inoltre, la Phoenicia Tourism Company era connessa a un progetto turistico significativo. Sommando tali elementi alla sua posizione di vicepresidente del comitato degli uomini d’affari russo-siriano, il Tribunale ha ritenuto provato lo status di imprenditore di spicco che opera in Siria.
Presunzione di legame con il regime e sua inversione
Il punto decisivo della sentenza riguarda la presunzione di legame con il regime siriano che il Tribunale collega al criterio dell’imprenditore di spicco operante in Siria. Il Tribunale precisa che, pur non essendo più richiesto al Consiglio di dimostrare autonomamente il legame politico con il regime quando il criterio economico è soddisfatto, la presunzione può essere rovesciata dal ricorrente con elementi idonei a mettere seriamente in discussione l’esistenza di un’influenza o di un’associazione con il regime.
Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese da terzi qualificati, che descrivevano il ricorrente come critico verso il regime e finanziatore di iniziative umanitarie a favore dei rifugiati siriani. Ha inoltre ritenuto non sufficientemente provato che egli fosse ancora legato in modo significativo a Rami Makhlouf o che i suoi interessi economici implicassero, alla data degli atti, un sostegno al regime. Anche il progetto turistico dell’isola di Arwad non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare un vantaggio tratto dal regime, poiché il contesto della gara e della sua esecuzione non consentiva di inferire un legame politico-economico sufficiente.
Esclusione del sostegno al regime siriano e del vantaggio tratto
Quanto al sostegno economico e finanziario, il Tribunale osserva che il Consiglio non ha spiegato in modo convincente come l’AKSSA, la Phoenicia Tourism Company o la partecipazione del ricorrente a taluni comitati imprenditoriali avrebbero concretamente sostenuto il regime siriano. Le allegazioni su riciclaggio di capitali e uso di società estere non sono risultate suffragate in modo sufficiente. Analogamente, il semplice ottenimento di un contratto pubblico tramite gara non basta, di per sé, a dimostrare che il beneficiario abbia tratto vantaggio dai propri legami con il regime.
Il Tribunale conclude quindi che il Consiglio non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente né il sostegno al regime siriano né il vantaggio tratto dallo stesso.
Dispositivo e spese
Essendo accolto il motivo unico, il Tribunale annulla la decisione di esecuzione (PESC) 2020/212, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211, la decisione (PESC) 2020/719 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716, nella parte in cui riguardano Abdelkader Sabra. Non ha ritenuto necessario mantenere gli effetti della decisione 2020/719, poiché nel frattempo era intervenuta la decisione (PESC) 2021/855. Il Consiglio è stato condannato alle spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che:
- il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive richiede una base probatoria concreta e verificabile;
- il criterio dell’"imprenditore di spicco che opera in Siria" è autonomo e può fondare una presunzione di legame con il regime;
- tale presunzione è però superabile con elementi idonei a dimostrare dissociazione, assenza di influenza o assenza di rischio di elusione;
- il solo fatto di essere imprenditore o di aver concluso un contratto con un ministero siriano non basta, senza ulteriori elementi, a provare il sostegno o il vantaggio tratto dal regime.
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