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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 264/2024, emessa dal Tribunale di Ancona – Sezione lavoro – il 23 giugno 2024 e pubblicata il 24 giugno 2024;

Giustizia amministrativa202500784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione lavoro – n. 264/2024, recante condanna al pagamento delle somme spettanti per il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione lavoro – n. 264/2024, regolarmente notificata e passata in giudicato. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici individuati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il giudicato non risultava eseguito, mentre il Ministero si è costituito soltanto formalmente senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando l'assenza di adempimento e di ragioni contrarie dedotte dall'Amministrazione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 264/2024, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo l'assunzione delle funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e l'esecuzione dell'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza e imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale che fondava il beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non accompagnata da specifiche contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o azionabilità della pretesa, giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine di integrale adempimento, salvo quanto già corrisposto.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • L'Amministrazione che non abbia adempiuto al giudicato al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se l'inadempimento non è controverso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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