Cassazione Penale, Sentenza n. 11079/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione all'avvio dell'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza penale definitiva per abuso edilizio. Ha dedotto: (1) omessa motivazione sull'eccezione di mancata notifica del decreto di avvio dell'esecuzione, che egli afferma di aver comunque appreso casualmente; (2) contraddittorietà della decisione: la Corte aveva ritenuto mancante la sua legittimazione perché il manufatto sarebbe stato acquisito al patrimonio comunale, ma il Consiglio di Stato aveva parzialmente annullato l'atto di acquisizione e risultava pendente ricorso per revocazione, per cui l'acquisizione non sarebbe conclusa e la mancata notifica dell'atto amministrativo (ordine di demolizione) gli avrebbe pregiudicato i diritti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di interesse concreto: la conoscenza effettiva del decreto ha sanato la nullità della mancata notifica ai sensi dell'art. 183, lett. b) c.p.p., e il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto eliminabile con l'annullamento. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto anch'esso generico e manifestamente infondato: oltre a poter essere superfluo criticare una sola delle ratio decidendi quando ve ne sono altre autonome, la Corte ha motivato che anche l'eventuale accoglimento del ricorso amministrativo contro l'acquisizione comunale non impatterebbe sull'ordine di demolizione emesso dal giudice penale, che costituisce un atto autonomo (e dunque la possibile revoca/annullamento dell'atto amministrativo non fa venir meno l'ordine penale). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
art. 31 (comma 2; comma 9; ultimo comma)
L'art. 31 contiene l'ordine di acquisizione al patrimonio comunale e l'ordine di demolizione. La Corte ha ribadito che l'ordine di demolizione penale è atto autonomo rispetto agli eventuali atti amministrativi di acquisizione o di sanatoria e non viene automaticamente meno dall'annullamento dell'atto amministrativo
codice di procedura penale
art. 178, lett. c); art. 180; art. 183, lett. b); art. 568, comma 4; art. 581; art. 616
Art. 178, 180 e 183: sulla disciplina delle nullità e sulla sanatoria per conoscenza effettiva dell'atto; la Corte ha ritenuto sanata la nullità della notifica perché il ricorrente ha avuto piena conoscenza del decreto e ha esercitato l'incidente di esecuzione (art. 183 lett. b). Art. 568(4): interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale; la Corte ha rilevato difetto d'interesse concreto. Art. 581: obbligo di specificità dei motivi in cassazione e incapacità di criticare una sola delle ratio decisorie autonome. Art. 616: sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità non colposa esclusa.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla determinazione delle sanzioni e alla valutazione della responsabilità della parte: la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur applicando la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La mancata notifica di un provvedimento può essere sanata se il destinatario ha comunque avuto piena conoscenza dell'atto e ha esercitato rimedi processuali: la conoscenza effettiva può far decadere l'eccezione di nullità quando prevista dalla legge (es. art. 183 c.p.p.).
- Per impugnare efficacemente in cassazione è necessario dedurre un interesse concreto e attuale: non è sufficiente una pretesa astratta di correttezza giuridica; il ricorso deve mostrare come l'annullamento inciderebbe sulla situazione giuridica del ricorrente (art. 568 c.p.p.).
- Se la decisione impugnata si fonda su più ragioni autonome e autosufficienti, il ricorso che ne contesti soltanto una può essere inammissibile per difetto di specificità (art. 581 c.p.p. e giurisprudenza consolidata).
- L'ordine di demolizione emesso con sentenza penale costituisce un atto autonomo rispetto agli atti amministrativi di acquisizione o sanatoria: l'annullamento di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente la cessazione dell'ordine penale, salvo che non emerga una incompatibilità assoluta tra i provvedimenti.
- La presentazione di una istanza amministrativa (es. domanda di sanatoria o condono) dopo la sentenza penale non sospende automaticamente l'esecuzione: per ottenere la sospensione occorre dimostrare la concreta e prossima adozione di un atto amministrativo favorevole tale da rendere incompatibile l'ordine penale.
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