Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19121/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte di appello che, dopo l'annullamento parziale della precedente decisione da parte di questa Corte, aveva escluso la recidiva e dichiarato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ma aveva mantenuto sostanzialmente invariata la pena base. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 133 c.p. e censura la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché la Corte di merito non avrebbe valutato se l'esclusione della recidiva dovesse incidere anche sulla determinazione della pena base, rimasta immutata nonostante l'indicazione della Cassazione di compiere "le conseguenti valutazioni sul trattamento sanzionatorio".

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente compiuto il bilanciamento tra circostanze eterogenee (aggravanti e attenuante), dichiarandole equivalenti, motivando tale valutazione richiamando la pericolosità del reo desunta dai precedenti penali. La pena è stata rideterminata in un anno di reclusione e 200,00 euro di multa, misura comunque inferiore alla media edittale; la Corte ha osservato che, per pene sotto la media edittale, è sufficiente un rinvio generale all'adeguatezza della pena e non una motivazione analitica sui criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La norma è stata richiamata in relazione ai criteri di determinazione della pena. La Corte ha precisato che quando la pena base è pari o superiore alla media edittale è necessaria una motivazione specifica sui criteri soggettivi e oggettivi dell'art. 133 c.p.; per pene inferiori alla media è invece sufficiente un rinvio generale all'adeguatezza della pena e agli elementi di cui all'art. 133.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per stabilire la conseguenza processuale del rigetto del ricorso: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'esclusione della recidiva, disposta in sede di rinvio, non impone automaticamente la riduzione della pena base: il giudice del rinvio deve compiere le "conseguenti valutazioni" sul trattamento sanzionatorio e può ritenere che l'equilibrio tra aggravanti e attenuanti giustifichi il medesimo punto di partenza sanzionatorio.
  • Se la pena risultante è contenuta al di sotto della media edittale per il reato, la motivazione può essere più sintetica: un rinvio generale all'adeguatezza della pena e agli elementi di cui all'art. 133 c.p. è in genere sufficiente; viceversa, pena pari o superiore alla media richiede motivazione analitica sui criteri soggettivi e oggettivi.
  • Nel bilanciamento tra circostanze eterogenee (es. aggravanti vs. attenuante), il giudice deve esplicitare le ragioni dell'equivalenza o della prevalenza, potendo fondarsi anche su elementi attinenti alla personalità o alla pericolosità dell'imputato (es. precedenti penali).
  • La "media edittale" va calcolata in concreto: non dimezzando il massimo, ma prendendo il minimo e aggiungendo la metà della differenza fra massimo e minimo; questa modalità incide sul parametro che determina l'obbligo di motivazione più rigorosa.
  • In sede di cassazione il richiamo di questa Corte a compiere "conseguenti valutazioni" non equivale a un ordine automatico di riduzione della pena: il giudice del rinvio conserva discrezionalità nell'apprezzamento, purché motivi adeguatamente il nuovo bilanciamento e la determinazione della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.