Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 477/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3534/2024 del Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Lavoro, del 10.07.2024.

Giustizia amministrativa202501951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata al Ministero, che le riconosceva il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite Carta Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata via PEC il 9 ottobre 2024; decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza di condanna del giudice ordinario, ritenuta passata in giudicato e ritualmente notificata. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento e che il credito non era stato contestato né nell'an né nel quantum. Ha quindi ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione della condotta processuale della ricorrente, che aveva prodotto la sentenza e la certificazione del passaggio in giudicato prive di asseverazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo accerta l'inottemperanza a una sentenza e impartisce le prescrizioni necessarie per la sua esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento dei debiti pecuniari delle amministrazioni pubbliche può essere eseguito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'amministrazione integra inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale della Carta Docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice ordinario quale obbligo di pagamento a carico del Ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, senza pagamento integrale, consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione resistente non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non fornisce elementi sull'avvenuto adempimento, il giudice può ordinare il pagamento integrale della somma dovuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inutile decorso del termine, con addebito delle spese all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.